Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16575 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26884-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROGROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST.

di LECCE, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha

chiesto che la Corte, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso

emettendo le pronunzie conseguenti per legge.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 258/24/2013

depositata l’1.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con la menzionata sentenza, la CTR della Puglia, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riteneva che la cartella di pagamento -avverso la quale aveva proposto ricorso la contribuente Eurogroup srl, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e relativa, nella specie, a diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per mancato integrale versamento del dovuto-avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, rappresentando essa l’atto con cui il contribuente era venuto a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale, mentre, nel caso in esame, l’atto impositivo de quo si era limitato a riprodurre solo le voci relative ai tributi, ed accessori, senza nessuna ulteriore congrua motivazione.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso la società contribuente; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR confermato -errando- la sentenza di primo grado che aveva accolto il motivo di ricorso proposto dalla contribuente concernente l’asserito vizio di motivazione della cartella di pagamento sul rilievo che -ricorrendo nella specie una ipotesi di impugnazione di cartella emessa per la riscossione delle somme dovute per effetto dell’omesso versamento delle rate di condono successive alla prima (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), con conseguente emissione, appunto, di cartella di pagamento in esito a procedura di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 2, lett. a) – l’Ufficio non sarebbe tenuto ad una particolare motivazione dell’atto impositivo, che altro non sarebbe che il risultato del mero riscontro tra la somma dovuta e il fatto pacifico dell’inadempimento.

– Il motivo è fondato.

– Va premesso che è pacifico che parte contribuente ha proposto istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis omettendo di versare le rate successive alla prima. Si osserva che con la procedura di cui al menzionato articolo, l’Amministrazione mira a sanare quelle situazioni in cui il contribuente ha prodotto dichiarazione dei redditi, ma non ha versato le imposte dovute: si tratta di situazioni in cui le imposte vengono iscritte a ruolo con sanzioni ed interessi mediante la procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, situazioni per le quali il legislatore ha consentito al contribuente di versare le imposte oltre il termine previsto, con abbuono delle sanzioni connesse al ritardato pagamento. La fattispecie è, dunque, quella di un debito tributario certo nell’ammontare (in quanto risultante dalla dichiarazione del contribuente stesso), rispetto al quale la parte gode della mancata applicazione delle sanzioni, una volta effettuato il pagamento delle imposte dichiarate. Invero, trattandosi di un mero calcolo aritmetico, derivante dall’incrocio di dati formali, scaturenti dalla dichiarazione, si deve dare seguito al consolidato principio espresso da questa Corte, in forza del quale la cartella con cui l’amministrazione chiede il pagamento delle imposte -dichiarate dal contribuente e non versate- non necessita di specifica motivazione a ragione del fatto che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, provare di avere, in tutto o in parte, effettuato i versamenti richiesti.

– In conclusione sul punto, si osserva che la fattispecie in esame rientra nel novero delle ipotesi in cui l’Ufficio riscontra un mero errore materiale o di calcolo e provvede a notificare al contribuente una cartella di pagamento all’esito di procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis; si tratta di ipotesi per le quali deve escludersi un onere di motivazione dal momento che la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporta una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione, giacchè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con la conseguenza che l’onere della motivazione può considerarsi assolto mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. n. 22402 del 22.10.2014).

Il secondo motivo reca: “Error in procedendo: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “.

– Lamenta la ricorrente l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’appello nella parte in cui l’Ufficio aveva dedotto che l’omesso versamento di una rata successiva alla prima determinasse la decadenza del beneficio e, per l’effetto, la legittimità dell’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella impugnata.

– Il motivo è fondato. Osserva infatti il collegio che la CTR non ha preso posizione in ordine alla censura contenuta nell’appello (puntualmente riportata nell’odierno ricorso), limitandosi ad accogliere l’originario ricorso sul rilievo dell’asserito vizio di motivazione della cartella, omettendo di pronunciarsi in ordine alla predetta censura avente ad oggetto le conseguenze dell’omesso versamento delle rate successive alla prima.

– Il terzo motivo reca: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Con tale motivo, la ricorrente deduce che, ove si ritenesse l’implicito rigetto dell’appello nella parte oggetto del precedente motivo, la sentenza impugnata merita comunque di essere censurata per avere essa considerato come perfezionato il condono in presenza del pagamento di alcune soltanto delle rate previste.

– Anche tale motivo è fondato.

– Invero, diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente e dai giudici di merito, il condono in esame non si perfeziona -al contrario di altri introdotti dalla medesima L. n. 289 del 2002- con il pagamento della sola prima rata; va ribadito pertanto il principio generale per cui la disciplina dei condoni fiscali, atteso il carattere eccezionale delle relative disposizioni, non è suscettibile di consentire, all’interprete, di enucleare principi tali da trovare applicazione in ogni caso, nel silenzio del legislatore.

Conseguenza delle considerazioni che precedono è che il ritardato o omesso versamento di rate -successive alla prima, come nel caso di specie- determina, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, l’inefficacia della sanatoria.

– In conclusione, la definizione agevolata ai sensi del predetto articolo si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione in commento, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nel medesimo testo legislativo (artt. 8, 9, 15 e 16), che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche in assenza di adempimento integrale e che, come già evdenziato, sono insuscettibili -al pari di tutte le norme eccezionali- di applicazione analogica (Cass. ordinanze n. 17796/2018, 27822/2018).

– Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Compensa le spese del merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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