Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16575 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18796-2011 proposto da:

GIOCHI & SCOMMESSE FLORENTIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), (già GIOCHI

E SCOMMESSE LA ROTONDA DI L.P. 6 C. S.N.C.) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO

SIMONCINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SAVERIO CASTELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/05/2011 R.G.N. 913/2009.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che GIOCHI E SCOMMESSE FLORENTIA s.r.l. (già GIOCHI E SCOMMESSE LA ROTONDA di L.P. & C. s.n.c.) proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento di contributi per numerosi lavoratori assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dalla stessa società che gestisce un’agenzia di scommesse ippiche e sportive; che il tribunale, riunito il ricorso con la precedente opposizione a verbale di accertamento, accoglieva l’opposizione qualificando i rapporti quali collaborazioni autonome ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3; che appellata la sentenza da INPS, la Corte di Appello (sentenza 31.05.11) accoglieva l’impugnazione riscontrando nel rapporto dei predetti collaboratori, adibiti alla riscossione delle scommesse, i caratteri del lavoro subordinato in ragione delle modalità di esecuzione del rapporto (messa a disposizione di energie lavorative, lavoro a chiamata, mansioni semplici, controlli, richiami disciplinari, ecc.);

che propone ricorso per cassazione GIOCHI E SCOMMESSE FLORENTIA s.r.l con due motivi, illustrati da memoria, sostenendo la legittimità dei contratti di co.co.co. ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei rapporti operata dalla Corte di Appello;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei collaboratori coordinati e continuativi di cui si tratta;

che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che in particolare la valutazione operata dal giudice d’appello sulla qualificazione del rapporto e sulla corretta gestione dell’onere della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla esistenza della subordinazione la quale è stata riscontrata in concreto alla luce di circostanze indiziarie rivelatrici del medesimo rapporto di lavoro subordinato;

che al contrario alcun valore determinate è stato correttamente assegnato alla circostanza secondo cui i singoli collaboratori fossero liberi di accettare o meno se svolgere la prestazione (ma in ambiti già prefissati, v. Cass. 12458/2003) trattandosi comunque di elemento irrilevante che non incide sulla natura del rapporto (Cass. 9343/2005) che rimane segnata sulla base delle successive effettive modalità di svolgimento della prestazione;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 4100, di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15 % di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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