Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16574 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 76/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO

PICARDI 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO PASCASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARI ANTONIO con studio in

NAPOLI VIA POERIO 89/A, (avviso postle), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2 006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 28/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 118 in data 28.102006 la sez. 47^ della CTR di Napoli, adita sugli appelli riuniti dell’Ufficio di Napoli (OMISSIS) e dell’Ufficio di Pozzuoli della Agenzia delle Entrate proposti avverso la sentenza di primo grado (CTP Napoli n. 471/44/2004) che aveva annullato l’avviso di accertamento di ufficio della imposta dovuta a titolo di IVA per l’anno 1997 emesso nei confronti di R. G. n.q. di institore della ditta individuale di S. R. (esercente impresa edile), veniva:

– rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello – rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado – confermata la decisione del Giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredati dei quesiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente denuncia la mera apparenza della motivazione dei Giudici territoriali in quanto fondata esclusivamente su generiche affermazioni di fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, senza alcuna indicazione e valutazione degli elementi e delle risultanze processuali esaminate;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., (omessa pronuncia su un motivo di appello) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente sostiene che Giudici di appello hanno omesso di pronunciare su tutti i motivi di appello dedotti dall’Ufficio appellante (recte dagli Uffici appellanti) ed in particolare sulla critica mossa alla decisione di primo grado in ordine alla esclusa soggettività passiva di imposta del contribuente;

3) omessa motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La Agenzia rileva che i Giudici di appello limitandosi a conferire la sentenza di primo grado avevano omesso di valutare e motivare in ordine al disconoscimento nel giudizio tributario delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso R. ai verbalizzanti (fg. 3 all. al PVC) relative alla esecuzione di lavori edili per conto della ditta individuale ripartendo con lo S. i corrispettivi versati dalla committente CAMA Edil s.r.l..

2. il resistente con il controricorso:

– ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di accertare la tempestività del ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle Entrate.

– eccepisce la inammissibilità di documenti (PVC) non prodotti e di (non precisate) eccezioni non proposte nei precedenti gradi di merito – rileva la infondatezza del primo motivo, la mancata allegazione in grado di appello del documento attestante la procura institoria, la correttezza della pronuncia di appello laddove conferma la valutazione compiuta dai Giudici di primo grado in ordine alla rilevanza probatoria della sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 761 in data 6.2.2003 con la quale il contribuente era andato assolto dal reato di “distruzione ed occultazione delle scritture contabili” della ditta “Ars Aetas” di S.R..

4. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla Agenzia delle Entrale con atto notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e spedito dall’Ufficiale giudiziario in data 13.12.2007 a mezzo del servizio postale, tramite l’ufficio postale di Roma, come risulta dalla relata di notifica redatta in pari data e dal modulo “accettazione di atti raccomandata per i quali si chiede la notifica” anch’esso sottoscritto in pari data dall’Ufficiale giudiziario.

Avuto riguardo al termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., previsto per la proposizione del ricorso in assenza di notifica della sentenza di appello depositata in segreteria in data il 28.10.2006, la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva essendo stata eseguita entro l’ultimo giorno utile.

5. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri due motivi.

Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 15.1.2009 n. 971; id. sez. lav.

21.12.2010 n. 25866).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 16.7.2009 n. 16581; id. 1 sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr.

Corte Cass. 5^ sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 3.11.2008 n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost.; id. sez. lav.

8.1.2009 n. 161).

Con specifico riferimento alla sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di prime cure (ipotesi che ricorre nella specie), questa Corte ha statuito che “è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado “per relationem” a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte” (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 28.1.2000 n. 985. Massima consolidata:

Corte Cass. SU 8.6.1998 n. 5712; id. 3^ sez. 18.2.2000 n. 181; id. 1^ sez. 27.2.2001 n. 2839; id. 5^ sez. 12.3.2002 n. 3547; id. 5^ sez. 3.2.2003 n. 1539).

In tale ipotesi pertanto, la motivazione – quale elemento costitutivo della sentenza- risponde ai requisiti indispensabili di sufficienza laddove richiami punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, confutando le censure mosse contro di essi con il gravame attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dalla integrazione dei due corpi motivazionali (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 4.3.2002 n. 3066; id. 1^ sez. 14.2.2003 n. 2196 d. 3^ sez. 2.2.2006 n. 2268).

Tanto premesso la sentenza impugnata, dopo essersi limitata a riferire soltanto che il ricorso del contribuente aveva trovato accoglimento nella sentenza emessa dalla CTP, ha motivato il rigetto degli appelli proposti dagli Uffici finanziari affermando che “la motivazione della decisione dei primi giudici è condivisibile sotto il profilo giuridico, in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dal contribuente…”, omettendo ogni ulteriore indicazione in ordine al contenuto delle ragioni in diritto espresse dal primo giudice e tanto meno delle censure rivolte dal contribuente con il ricorso introduttivo. Ha inoltre aggiunto, esaminando i motivi di appello, che gli stessi “appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata…l’Ufficio…non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza”, omettendo di specificare tanto il contenuto dei motivi esaminati quanto gli argomenti logico-giuridici svolti dal primo giudice che resisterebbero a tali censure.

Del tutto criptica è poi l’affermazione per cui “Le eccezioni dell’Ufficio di cui al punti da A) ad F) trovano esaurienti risposte nella sentenza impugnata”, così come non è idonea ad esternare le ragioni di condivisione della motivazione della sentenza di primo grado l’ulteriore proposizione secondo cui “appaiono condivisibili le argomentazioni del difensore del ricorrente”.

Non supera il vaglio critico neppure l’esame della rilevanza probatoria del giudicato penale nel giudizio tributario che solo apparentemente sembra esprimere un criterio logico-argomentativo idoneo a giustificare la decisione, atteso che l’adesione alla sentenza di primo grado si risolve nella affermazione tautologica ed apodittica secondo cui il giudice di prime cure “ha verificato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la rilevanza specifica della fondatezza ella pretesa tributaria”.

Siffatta motivazione della sentenza appello non consente: 1 – di individuare il contenuto motivazionale o i punti essenziali posti a fondamento della decisione di primo grado, condivisi dai Giudici territoriali; 2 – di individuare le censure mosse con i motivi di appello alla sentenza primo grado; 3 – di comprendere le ragioni in diritto per le quali tali censure sono state ritenute infondate e corrispondentemente sono state considerate suscettibili di conferma le statuizioni della sentenza di primo grado; 4 – di comprendere gli elementi desunti dalla motivazione della sentenza di primo grado in base ai quali i Giudici di appello hanno ritenuto esente da censura l’esame critico del giudicato penale compiuto dal giudice di prime cure.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbito nella pronuncia di cassazione con rinvio con l’esame degli altri motivi di ricorso dedotti dalla Agenzia delle Entrate.

La sentenza impugnata, in quanto affetta da nullità assoluta ed insanabile, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania che provvederà ad emendare il vizio riscontrato nonchè a liquidare anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Suprema Corte di Cassazione:

– accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania che provvederà ad emendare il vizio riscontrato nonchè a liquidare anche le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA