Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16574 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PRUNEDDU GIOVANNI,

ATZERI VALERIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AZIENDA ASL n. (OMISSIS)

della

SARDEGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12 9/2 009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

del 18.3.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da P.G. contro l’Inps, il Ministero dell’Economia e la AUSL n. (OMISSIS) della Sardegna per il conseguimento dell’assegno mensile di assistenza e l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’interessata, liquidava le spese del giudizio di primo grado determinando il valore della causa a norma dell’art. 13 c.p.c., comma 1 e non riconoscendo i diritti per la disamina delle conclusioni delle controparti.

Avverso detta sentenza la sig.ra P. ha proposto ricorso con quattro motivi con i quali ha denunciato violazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, violazione dell’art. 1 tabella B n. 39 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 5 e 6 nonche’ insufficiente motivazione.

L’Inps ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti.

Il ricorso e’ manifestamente fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte la determinazione del valore della causa in materia di pensione di inabilita’, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari al difensore dell’assicurato, deve essere effettuata secondo il criterio stabilito dall’art. 13 c.p.c., comma 2, secondo periodo, in quanto la pensione di invalidita’ si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed e’ percio’ del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia, sicche’ il valore della causa deve essere determinato cumulando le annualita’ domandate fino ad un massimo di dieci (Cass. n. 7203/2004, n. 373/1989). Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, e’ certamente applicabile anche all’assegno mensile di assistenza. Il primo motivo di ricorso e’ dunque fondato.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la domanda di esonero dalla partecipazione alle spese sanitarie e’ una domanda di valore indeterminabile, motivo per cui la liquidazione delle spese dovrebbe avvenire con riferimento allo scaglione da Euro 25.000,00 a Euro 71.000,00. Al riguardo la Corte osserva: a) che legittimato passivo rispetto alla predetta domanda di esonero e’ la ASL e non l’Inps; b) che il ricorrente non ha impugnato la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha posto le spese dei giudizi di merito a solo carico dell’Inps, nei cui confronti deve ritenersi proposta la domanda di assegno mensile di assistenza, nulla disponendo nei confronti della ASL, parte soccombente relativamente alla domanda di esonero. Ne consegue che le censure proposte con i due motivi di ricorso sopra indicati sono inammissibili.

E’ invece fondato il quarto motivo. Questa Corte, in tema di liquidazione dei diritti di procuratore nel processo del lavoro, ha altresi’ stabilito che anche nel rito del lavoro e’ computabile la voce “precisazione delle conclusioni”, essendo tale adempimento previsto, dopo la discussione della causa, dall’art. 429 c.p.c., comma 1, che prevede che il giudice pronunci la sentenza “esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti”; ha precisato la Corte che la precisazione delle conclusioni definitive che vengono rassegnate al giudice e’ un adempimento del tutto autonomo dalla discussione della causa (dall’illustrazione cioe’ delle ragioni che militano in favore dell’accoglimento o del rigetto della domanda) ed ha una particolare importanza, valendo a precisare l’oggetto della controversia e la pronuncia che viene richiesta a tutele del proprio diritto; sicche’ una volta stabilita l’autonomia e la rilevanza processuale e sostanziale delle conclusioni, rispetto alla discussione della causa, il diritto deve essere riconosciuto e liquidato in quanto assolutamente irrilevante e’ il fatto che i due adempimenti si svolgano, per il principio della concentrazione processuale, nella stessa udienza (Cass. n. 13037/2006, n. 12840/2003).

Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra specificati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Cagliari che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per fa liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

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