Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16574 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/06/2021), n.16574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26334/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

TRADE IMPEX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna

Pappalardo e dall’Avv. Costanza Acciai, anche disgiuntamente, con

domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Acciai sito in Roma via

Nicola Ricciotti n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 18/25/2013 depositata il 24 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 26/07/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società Trade Impex in liquidazione S.p.a. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006 emesso per partecipazione a frode carosello in dipendenza di operazioni soggettivamente inesistenti ed indebita detrazione dell’imposta.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a sette motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

– Il sostituto Procuratore Generale, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dello stesso per tardività avanzata in controricorso e ribadita in memoria.

– La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 aprile 2013, mentre il ricorso per cassazione è stato portato all’Ufficiale postale per la notifica una prima volta il 13 novembre 2013, notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

– Benchè nella sentenza impugnata, nel ricorso e nel controricorso non sia indicata con precisione la data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado, che il termine per impugnare sia semestrale e non annuale si evince dall’istanza di rimessione in termini ai fini della notifica, depositata il 23.1.2014 avanti alla Corte di Cassazione e rigettata con provvedimento del 28.2.2014 per intervenuta interruzione del procedimento notificatorio, atto in cui la scadenza del termine per impugnare è individuato dalla stessa Avvocatura nel 9.12.2013.

– Questo fatto trova indiretta conferma dalla lettura della sentenza, in cui si legge che a fronte della notifica dell’avviso in data 6.3.2009, il 30.4.2009 la società proponeva domanda di accertamento con adesione. Orbene, in conseguenza di ciò D.Lgs. n 218 del 1997, ex artt. 6 e 12, è intervenuta la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, che ha sterilizzato il termine per impugnare (Cassa Sez. 5 -, Ordinanza n. 13172 del 16/05/2019) e, anche nel caso di mancanza di definizione consensuale quale è quello di specie, per giurisprudenza consolidata solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza – di cui non vi è evidenza alcuna nel caso in esame – si poteva interrompere il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019).

– Conseguentemente, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato notificato dopo il 4.7.2009, il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c., trovando applicazione il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 c.p.c..

– Non è utile a sanare il vizio la successiva rinnovazione della notifica, portata all’Ufficiale giudiziario il 10.3.2014, in quanto la ripresa del procedimento notificatorio è ampiamente tardiva. Va al proposito reiterato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 01).

– Dall’altro, la riattivazione del procedimento notificatorio nel caso di specie è comunque intervenuta ben oltre la regola dei 30 giorni individuato dalle Sezioni Unite, principio giurisprudenziale non superato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, dal momento che la stessa Agenzia afferma di aver appreso il 9.1.2014 della nullità della prima notifica, circa due mesi prima della ripresa del procedimento notificatorio.

– Da tutto quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso e, considerato che la giurisprudenza sui termini di ripresa del procedimento notificatorio si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. La Corte dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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