Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16574 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30499-2011 proposto da:

T.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEVERINO NAPPI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3629/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2011 R.G.N. 2630/2008.

Fatto

RILEVATO

che T.D., dipendente di società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa, chiese D.Lgs. n. 80 del 1992, ex art. 2 al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti rimasti insoluti, ma ottenuto un pagamento che assumeva solo parziale ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per conseguire il pagamento delle differenze, pari ad Euro 1309,31;

che il giudice adito applicò la prescrizione annuale e dichiarò il credito prescritto;

che la Corte d’appello di Napoli (sentenza 9.6.11) rigettò l’impugnazione dell’assicurato ritenendo che il credito in questione aveva natura previdenziale;

che ha proposto ricorso il T. (un motivo), sostenendo che il credito avrebbe natura retributiva e che troverebbe applicazione la regola per la quale il corso della prescrizione del credito iscritto al passivo fallimentare è interrotto fino alla chiusura della procedura concorsuale, ex art. 94 L.F.;

che l’Inps ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, attuativo della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, stabilisce all’art. 2 (intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297), comma 1, che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa;

che al successivo quinto comma è stabilito che il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno e che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda;

che questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 4183 del 24.2.2006) precisando che “il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 L. Fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia;

che tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. sez. lav. n. 17592 del 5.9.2016, affermandosi che in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l’apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (conf. a Cass. sez. lav. n. 21595 del 15.11.2004);

che, pertanto, anche nella fattispecie la prescrizione annuale del credito nei confronti del Fondo di garanzia non poteva decorrere prima del verificarsi dei presupposti della procedura sopra menzionata;

che il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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