Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16574 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16574 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

Ud. 22/05/2013

ORDINANZA

CC

sul ricorso 12198-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –

e
contro
2013

FOR SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

4780

avverso la sentenza n. 62/28/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 5.2.2010,
depositata il 15/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

V

Data pubblicazione: 02/07/2013

consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha rigettato l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza n.312/01/2008 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente “For srl” (in liquidazione), così annullando la cartella di pagamento
concernente IRPEG-IRAP per l’anno 2002 per il debito che traeva origine dall’avere
la parte contribuente erroneamente determinato le imposte a proprio credito, di poi
riportando detto erroneo maggior credito nella dichiarazione dell’anno successivo
così da fruirne effettivamente.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo “che la parte …..aveva riportato
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo solo il credito
corretto… .L’aver riportato l’erroneo credito —astrattamente utilizzabile in futurogenera un ingiusto arricchimento dell’Ufficio”.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (che va privilegiato nell’esame
rispetto al primo, per essere più liquido e di pronta soluzione; motivo rubricato come
“omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione
all’art.360 comma 1 n.5 cpc”)- l’Agenzia si duole della sentenza di secondo grado per
essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente
precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute
nel dispositivo, in riferimento alle censure proposte dalla odierna parte ricorrente in
ordine all’erroneo rilievo del giudice di primo grado secondo il quale il contribuente

3

Osserva

aveva poi corretto (nella dichiarazione dell’anno successivo) l’erroneo riporto a
credito.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la
quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5

su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta
del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,
ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e
giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante si è indotto a respingere l’appello della parte
contribuente sulla scorta del puro e semplice assunto dell’avvenuta correzione
dell’erroneo riporto, senza dire da quale fonte di prova detto fatto sia emerso.
Non par dubbio che siffatte motivazioni risultino apodittiche ed insufficienti a
consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del
provvedimento giudiziale.
Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza dell’impugnazione, con conseguente rinvio al giudice
dell’appello, apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni di merito
proposte con l’appello di parte pubblica.
Roma, 10 settembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
4

cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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