Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16573 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17746/2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PRUNEDDU GIOVANNI e

ATZERI VALERIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

dell’1/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da C.G. contro l’Inps e il Ministero dell’Economia per il conseguimento della speciale indennità prevista per i ciechi ventesimisti, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’interessato, liquidava le spese del giudizio di primo grado determinando il valore della causa a norma dell’art. 13 c.p.c., comma 1 e non riconoscendo i diritti per la disamina delle conclusioni.

Avverso detta sentenza il Sig. C. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato violazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2 e violazione dell’art. 429 c.p.c. in relazione al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, tabella B, n. 39.

L’Inps ha resistito con controricorso. Il Ministero non si è costituito.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte la determinazione del valore della causa in materia di pensione di inabilità, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari al difensore dell’assicurato, deve essere effettuata secondo il criterio stabilito dall’art. 13 c.p.c., comma 2, secondo periodo (cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci), in quanto la pensione di invalidità si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia, sicchè il valore della causa deve essere determinato cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci (Cass. n. 7203/2004, n. 373/1989).

Tale principio, condiviso dal Collegio, è senza dubbio applicabile anche alla fattispecie in esame in cui si discute di una prestazione assistenziale di carattere continuativo a favore di un cieco civile.

Questa Corte, in tema di liquidazione dei diritti di procuratore nel processo del lavoro, ha altresì stabilito che anche nel rito del lavoro è computabile la voce “precisazione delle conclusioni”, essendo tale adempimento previsto, dopo la discussione della causa, dall’art. 429 c.p.c., comma 1, che prevede che il giudice pronunci la sentenza “esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti”; ha precisato la Corte che la precisazione delle conclusioni definitive che vengono rassegnate al giudice è un adempimento del tutto autonomo dalla discussione della causa (dall’illustrazione cioè delle ragioni che militano in favore dell’accoglimento o del rigetto della domanda) ed ha una particolare importanza, valendo a precisare l’oggetto della controversia e la pronuncia che viene richiesta a tutela del proprio diritto; sicchè una volta stabilita l’autonomia e la rilevanza processuale e sostanziale delle conclusioni, rispetto alla discussione della causa, il diritto deve essere riconosciuto e liquidato in quanto assolutamente irrilevante è il fatto che i due adempimenti si svolgano, per il principio della concentrazione processuale, nella stessa udienza (Cass. n. 13037/2006, n. 12840/2003).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si designa nella stessa Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. Provvederà il giudice di rinvio anche al liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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