Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16572 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2193-2016 proposto da:

IRCAC – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERDINANDO CARONIA;

– ricorrente –

contro

D.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato SANDRO D’ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;

– controricorrente –

nonchè

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 622/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/07/2015 R.G.N. 1428/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 622/2015, rigettava l’appello proposto da IRCAC – Istituto Regionale per il Credito della Cooperazione e così confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, che aveva accolto la domanda proposta da D.M.T., dipendente dell’Istituto con qualifica di “segretario capo” (grado 7), riconoscendo il diritto della ricorrente alla qualifica di “funzionario” (grado 6) con decorrenza 20 luglio 2000, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20 luglio 2005, pari ad Euro 121.565,61, oltre accessori e contributi previdenziali.

2. A fondamento del decisum, la Corte di appello argomentava, in sintesi, come segue.

2.1. Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro sono costituite dalla contrattazione collettiva nazionale e dal Regolamento del personale dell’Istituto. L’art. 4 di tale Regolamento prevede che i “funzionari amministrativi e qualifiche equipollenti assolvono a funzioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell’ambito di un Ufficio assegnato loro dal Capo dell’Ufficio”. La locuzione “nell’ambito dell’Ufficio assegnato” non è da intendere come preposizione ad una struttura organizzativa dell’ente, ma come assegnazione di un officium, inteso secondo l’etimologia propria del termine, quale incarico, funzione o servizio. Una diversa interpretazione determinerebbe una radicale confusione di ruoli tra colui che è indicato dalla stessa disposizione quale Capo dell’Ufficio, cioè il soggetto chiamato a dirigere la struttura organizzativa, e il funzionario. Dunque, è necessaria, ai fini dell’inquadramento nella qualifica di funzionario, non la preposizione ad una struttura dell’Ente, ma soltanto l’assegnazione di un incarico, tra quelli che prevedono lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità di contenuto professionale.

2.2. Un’ulteriore specificazione di tale concetto va ricercata nel CCNL. In tale contesto la declaratoria del “quadro direttivo” contempla “i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” e inquadra in tale categoria gli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell’ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria)”.

2.3. Secondo le risultanze istruttorie, la ricorrente era adibita alla predisposizione e redazione dei contratti di mutuo per le operazioni di credito curate dall’Istituto, senza limiti di importo e tipologia, per le province a lei assegnate. Il finanziamento veniva deciso dall’Istituto con Delib. di concessione, che recepiva le condizioni di finanziamento indicate nella relazione dei funzionari che si occupavano dell’istruzione amministrativa; la Delib. veniva poi comunicata alla cooperativa, che presentava la documentazione richiesta; a questo punto la Delib. veniva trasmessa alla ricorrente che si occupava della stipula degli atti di mutuo. La ricorrente verificava la completezza della pratica; predisponeva la bozza del contratto da trasmettere al notaio, con il quale doveva trattare per il controllo dell’atto in relazione all’esigenza di finanziamento. La bozza del contratto di mutuo era sottoscritta solo dalla ricorrente, anche se era il Capo dell’Ufficio a trasmetterla per via gerarchica, previo controllo.

2.4. Dalla documentazione prodotta è risultato comprovato che la ricorrente era stata pure incaricata di provvedere al predisposizione di un apposito nuovo schema di contratto in relazione alla L.R. n. 25 del 1980.

2.5. A fronte delle univoche, concordanti deposizioni e delle prove documentali richiamate, le mansioni svolte dalla ricorrente rientravano nella declaratoria della qualifica di funzionario. A ciò occorreva aggiungere l’elaborazione di schemi contrattuali nuovi, in relazione ad operazioni connotate da specifiche e peculiari caratteristiche, e l’adattamento di schemi esistenti alle singole fattispecie, caratterizzate da elementi variabilità.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’IRCAC sulla base di quattro motivi. Ha resistito D.M.T. con controricorso, seguito da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. L’Inps ha depositato procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento dell’Istituto e dell’art. 1362 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello trascurato il canone letterale, che deve considerarsi il prioritario e principale criterio di interpretazione. Esso, nel caso in esame, non lasciava adito a dubbi sull’effettiva portata della clausola secondo cui il funzionario svolge i propri compiti nell’ambito di un Ufficio, assegnatogli dal Capo Ufficio preposto all’intera struttura, per cui l’assegnazione di un Ufficio, in senso tecnico, costituisce un elemento imprescindibile per il riconoscimento della qualifica rivendicata, mentre la ricerca del significato del termine attraverso il richiamo del CCNL configura un inammissibile intervento “manipolativo” del Regolamento del Personale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,2697 e 1363 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 73 e 84 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sotto il profilo della motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Si pongono a confronto, da un lato, l’art. 73 c.c.n.l. recante la declaratoria di quadri direttivi e l’art. 4 del Regolamento del personale dell’Istituto e, dall’altro, l’art. 84 del medesimo CCNL recante la declaratoria della 3 Area professionale e l’art. 6 del Regolamento del personale, che contempla la declaratoria degli impiegati di prima categoria.

Si assume che, alla stregua di tale raffronto, il quadro direttivo, secondo le indicazioni contrattuali, svolge attività specialistiche caratterizzate dal possesso di metodologie professionali complesse e, del pari, i funzionari secondo il regolamento interno assolvono mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell’ambito dell’ufficio cui sono assegnati; invece, il lavoratore della 3 area professionale del c.c.n.l. svolge attività caratterizzate da contenuti professionali operativi e/o specialistici che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione e, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, assume decisioni di norma circoscritte da direttive di superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma può anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori; del pari, gli impiegati di prima categoria del Regolamento del personale svolgono mansioni che richiedono l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportano controlli e valutazioni di merito.

Tanto premesso, ci si duole che la Corte d’appello abbia omesso la comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato, di modo che la sentenza non supera i confini della motivazione apparente.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,2697,1363 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 73 e 84 CCNL (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sotto il profilo della motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Si assume che la sentenza presenta un contrasto logico tra il ragionamento decisorio e gli elementi di prova acquisiti, in quanto la signora D., nel dare esecuzione alle delibere di finanziamento, si limitava a verificare la presenza delle condizioni indicate nella Delib. per l’erogazione del finanziamento, mantenendo i contatti con il notaio e con le cooperative; che i compiti istruttori dalla stessa svolti non avevano mai travalicato i limiti fissati dalla Delib. di concessione, la quale individuava dettagliatamente le condizioni richieste dall’Istituto per la concessione del finanziamento; che, per la redazione del contratto di mutuo indicato nell’atto deliberativo, la ricorrente utilizzava consolidati schemi contrattuali in uso presso l’Istituto, di volta in volta integrati con i dati contenuti nella Delib. di concessione; che tale attività era sempre stata svolta sotto il controllo diretto dei superiori gerarchici, ai quali la signora D. doveva rivolgersi per eventuali problematiche connesse alla stipula del contratto, senza alcuna possibilità di decidere autonomamente la questione.

Si evidenzia che tali fatti sono logicamente inconciliabili con i requisiti contrattuali richiesti dalla declaratoria rivendicata.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 74 CCNL (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella parte in cui la sentenza ha affermato che la lavoratrice aveva proceduto ad elaborare schemi contrattuali nuovi, in relazione ad operazioni connotate da specifiche peculiari caratteristiche, oltre che all’adattamento di schemi esistenti alle singole fattispecie caratterizzate da elementi di variabilità.

Si ribadisce che lo schema di contratto di mutuo “integrativo” da utilizzare delle fattispecie concernenti il recepimento dei benefici previsti dalla L.R. n. 11 del 1994 e L. n. 18 del 1996 era stato predisposto dalla signora D. utilizzando un precedente schema elaborato dal Servizio legale dell’Istituto e che comunque il carattere occasionale che caratterizzava lo svolgimento di tale attività preclude di poterla considerare sufficiente per sostenere la domanda di inquadramento superiore, anche in relazione all’art. 74, comma 2, CCNL.

5. Il ricorso è infondato.

6. Quanto al primo motivo, la sentenza ha spiegato i motivi per i quali non è la preposizione ad una unità organizzativa dell’Istituto a costituire il criterio di riferimento per l’inquadramento nella qualifica rivendicata, in quanto la titolarità di una struttura articolata in mezzi e personale è propria della figura professionale del Capo Ufficio, rispetto alla quale, ove si accedesse alla tesi proposta dall’Istituto ricorrente, non vi sarebbe alcuna differenziazione rispetto alla qualifica di Funzionario rivendicata dalla lavoratrice.

E’ evidente che, a fronte dell’interpretazione del Regolamento offerta dalla sentenza, coerente con i canoni dell’interpretazione letterale e logico-sistematica, parte ricorrente oppone un’inammissibile diversa lettura della norma, senza neppure spiegare come superare il vizio logico insito nella lettura proposta e che invece la Corte di appello ha giustamente evidenziato.

7. Anche il secondo motivo è infondato.

Occorre premettere che, nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del c.d. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. n. 18943 del 2016; v. pure Cass. 8589 del 2015, 20272 del 2010).

Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado non viola la suddetta regola (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2103 c.c.) nè tanto meno la sentenza è da ritenere inesistente o apparente (art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), atteso che la Corte di appello: a) ha ricostruito le mansioni svolte dalla originaria ricorrente; b) ha individuato i tratti distintivi della qualifica rivendicata (la cui identificazione neppure è contestata dall’Istituto ricorrente), consistente nello svolgimento di mansioni che comportano “elevate responsabilità funzionali” ed “elevata posizione professionale” e/o “particolari specializzazioni…”; c) ha ritenuto sussumibili le attività svolte dalla ricorrente in tale alveo applicativo, argomentando le ragioni di tale sussunzione e così implicitamente escludendo la riconducibilità in livelli inferiori.

In particolare, la sentenza ha argomentato che il livello di complessità e di professionalità richiesto per la predisposizione delle bozze dei contratti di mutuo, personalmente sottoscritte dalla D., e la cura della fase di verifica della conformità della documentazione prodotta dalle cooperative con quanto richiesto dalla Delib. di concessione di mutuo, come pure la diretta interlocuzione con il notaio per i relativi adempimenti, travalicasse il livello di autonomia e di responsabilità proprio di un impiegato di concetto di terza area professionale.

8. Il terzo motivo involge un riesame del merito ed è perciò inammissibile, dovendo ribadirsi che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (v. tra le tante, Cass. n. 23940 del 2017).

9. Il quarto motivo è inammissibile per il carattere non decisivo della circostanza su cui si incentra la denuncia. La sentenza ha ritenuto che l’attuale resistente, nello svolgimento delle sue attività ordinarie di lavoro, avesse assunto elevata responsabilità funzionale ed elevata posizione professionale, per cui il fatto di avere pure elaborato un nuovo schema contrattuale è un elemento in sè non decisivo.

10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore di D.M.T., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell’INPS che ha depositato procura speciale, ma non ha svolto attività difensiva.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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