Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16572 del 14/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17123/2009 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FISCO
OLDRINI Anna, OLDRINI ALESSIO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE PROVINCIALE DEI
SERVIZI VARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ASL –
AZIENDA SANITARIA LOCALE – DELLA PROVINCIA DI CREMONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
22.1.09, depositata il 28/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Crema, con sentenza del 22.6.2007, accoglieva la domanda di C.M. e ripristinava alla ricorrente l’assegno di invalidità, revocatole in sede di revisione eseguita il 23.2.2006, ma fissando la decorrenza dal 1 aprile 2006 anzichè dalla data della soppressione. A seguito di impugnazione dell’interessata, la Corte di Appello di Brescia, disposto il rinnovo della CTU, respingeva l’appello osservando che anche il consulente tecnico nominato in grado di appello aveva confermato la decorrenza dal 1.4.2006, primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’ultimo dato rilevante ai fini del superamento della soglia del 74% di invalidità, con l’attribuzione di un 15% di invalidità alla patologia connessa alla HIV. Avverso detta sentenza la Sig.ra C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con i quale, denunciando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, osserva che se le era stata riconosciuta una invalidità dell’84% alla data del 1.4.2006, la soglia del 74% era stata certamente superata già alla data del 23.2.2006 della visita presso la ASL. Rileva che il calcolo fatto dal CTU è comunque errato perchè anche togliendo il 15% di invalidità connesso all’aids, avendo il CTU riconosciuto una invalidità del 70% alla neoplasia ed una invalidità del 35% alla salpingectomia bilaterale, restava accertata una invalidità dell’81% utilizzando il calcolo a scalere previsto dal D.M. 5 febbraio 1992. Lamenta, inoltre, insufficiente motivazione in ordine alla entità ed alla data di insorgenza della patologia connessa ad HIV. L’Inps ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti.
Il ricorso è manifestamente fondato poichè la Corte di Appello si è uniformata alle conclusioni del CTU nominato in appello senza considerare che in caso di coesistenza di varie patologie il grado di invalidità deve essere determinato con il c.d. calcolo a scalare previsto dal D.M. 5 febbraio 1992, richiamato dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4.
Adottando infatti la formula prevista dalla suddetta disposizione -IT=(IP1+IP2)-(IP1xlP2) – il riconoscimento, già prima dell’aprile 2006, di una invalidità del 70% alla neoplasia e di una invalidità del 35% alla salpingectomia, doveva condurre al riconoscimento di urta invalidità complessiva dell’81%, anche a prescindere dalla successiva insorgenza della invalidità del 15% per HIV. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010