Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16572 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18904-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIARALLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO SERENA, LAURA D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

GORIZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trieste, M.A., cittadino del Pakistan, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con decreto depositato il 15 gennaio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Con sentenza n. 26/2019, depositata il 23 gennaio 2019, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello proposto da M.A.. La Corte escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza M.A. ha, quindi, proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non abbia riconosciuto il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sebbene – sulla base di fonti internazionali più recenti di quelle consultate, fosse riscontrabile in Pakistan una situazione di violenza indiscriminata.

1.2. Il mezzo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato che, ai fini dell’accertamento della fondatezza della domanda in esame – fondata sull’allegazione di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255). Nell’ipotesi, inoltre, in cui il giudice abbia, bensì, fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sè, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri – riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999).

1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato – con ricorso a fonti internazionali aggiornate (Rapporto EASO 2017), citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante (Kashmir) è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale. Per contro, la censura non allega elemento alcuno – in ipotesi sottoposto al giudice di merito, e non considerato – idoneo ad inficiare siffatta valutazione, limitandosi ad una generica allegazione circa non meglio precisate – fonti più aggiornate ed a deduzioni generali e di principio sul regime giuridico della forma di protezione in esame.

2. Con il terzo motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la forma residuale di protezione costituita dalla protezione umanitaria.

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Va rilevato che il giudice territoriale ha motivato il diniego di tale forma di protezione – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende – peraltro risalenti nel tempo – che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, e che l’istante non ha allegato seri profili di integrazione sociale nella realtà italiana, non reputando sufficiente la mera prestazione di lavoro a tempo determinato. Del resto l’accertata non attendibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto la Corte a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di scarsa integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

2.2.2. A fronte di tali motivate conclusioni del giudice di appello, il ricorrente – al di là di deduzioni di principio circa la forma di protezione in questione e della riproposizione di quanto già prospettato nella fase di merito non ha in alcun modo dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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