Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16572 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16572 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

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sul ricorso 11548-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013
4774

LUCIANI VINCENZO LCNVCN46R28F501X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.A. PASQUALE 24, presso il
sig.

MARIO

CAPRIOTTI,

rappresentato

dall’avvocato GALIFFA MARCELLO,

e

difeso

giusta procura

speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 53/1/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ANCONA del 24.9.09,
depositata 1’11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

\
\

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Ancona ha accolto l’appello di Luciani Vincenzo -appello proposto
contro la sentenza n.83/03/2008 della CTP di Ascoli Piceno che aveva respinto il
ricorso del contribuente- ed ha così annullato l’avviso di accertamento con cui sono
stati recuperati a tassazione ai fini IRPEF-IVA-IRAP ricavi non dichiarati relativi ai
fini del periodo di imposta 2002, in considerazione dell’acclarato scostamento del
dichiarato rispetto allo studio di settore SDO8U.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’avviso di accertamento
risultava basato semplicemente sull’anzidetto studio di settore, “non risultando
ulteriori elementi che possano minare l’attendibilità della dichiarazione”, mentre le
argomentazioni addotte dal contribuente, quali l’età del titolare dell’azienda e la
regolarità della contabilità, ben possono essere considerati elementi che rafforzano la
validità di quanto dichiarato.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente si è difeso con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione degli art.62 bis e
sexies DL n.331/1993— in relazione all’art.360 co.1 n.4 cpc”) l’Agenzia ricorrente —
dopo avere dato puntualmente ed analiticamente atto degli sviluppi e degli esiti del
contraddittorio preprocessuale svoltosi in raffronto con la parte contribuente e delle
ragioni per le quali non si è potuto tenere conto delle argomentazioni formulate da
quest’ultimo ai fini di giustificare lo scostamento- si è doluta del fatto che il giudice
del merito abbia ritenuto che l’accertamento si sia fondato esclusivamente sugli studi

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Osserva

di settore, nel mentre l’atto impositivo era risultato rispettoso del necessario percorso
di adeguamento, così da convalidare le ragioni di inattendibilità della dichiarazione
del contribuente.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Non è infatti possibile prescindere dall’indirizzo interpretativo adottato ripetutamente

610691) secondo cui :”La procedura di accertamento tributario standardizzato
mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege”
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé
considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha
l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di
condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono
essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo
di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione
dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali
sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del
contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il
giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso
concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del
procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede
amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di
questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola
base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il

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da questa Corte ( per tutte Cass Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 (Rv.

contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può
valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
Alla luce del predetto accertamento, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare
funditus le ragioni allegate dal contribuente per giustificare l’esclusione dell’impresa
dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà

impugnata non risulta sia stato fatto, essendosi il giudicante limitato a considerare
come “esclusivo” il puro riferimento all’indagine standardizzata.
Spetterà perciò al medesimo giudice di appello —in funzione di giudice di rinviotornare a valutare gli argomenti e le fonti di prova addotte dalle parti, alla luce del
principio dianzi trascritto, ai fini del più puntuale vaglio circa la fondatezza del
provvedimento di accertamento.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Marche che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, ciò che nella pronuncia

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