Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16571 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società ZOOTECNICA CLUBS 3 P SCARL in Liquidazione, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso,

dagli Avv.ti BOSELLI GIUSEPPE e Sergio Smedile, elettivamente

domiciliata nello studio del secondo in Roma, Via Giuseppe Ferrari

12;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n.6629/2005 della Commissione Tributaria Centrale

di Roma – Sezione n. 23, in data 11/07/2005, depositata il 14 luglio

2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Giuseppe Boselli;

Presente il P.M. Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale il provvedimento del competente Ufficio, con cui veniva respinta la domanda di rimborso dell’IVA, relativa all’anno 1983.

L’adita Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, accoglieva il ricorso, ed i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo rigettavano, confermando la decisione di prime cure. L’ulteriore impugnazione dell’Ufficio veniva, invece, accolta dalla Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata.

In particolare, i Giudici della Commissione Centrale, hanno ritenuto corretto il comportamento dell’Ufficio, nel negare il rimborso, e quindi, fondata la pretesa fiscale, ritenendo applicabile alla fattispecie non già il D.P.R. n. 601 del 1973, art.10, bensì il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, alla cui stregua deve ritenersi esclusa l’opzione per la detrazione dell’IVA nel modo normale, per gli allevatori che “non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato”. Hanno argomentato i Giudici predetti che, nel caso, era mancata la prova della disponibilità di terreni adeguati alla bisogna e che, anzi, dal verbale ispettivo in atti, desumevasi la ben diversa circostanza che il mangime necessario era conferito dai soci.

Con ricorso notificato il 21/26 luglio 2006, la contribuente, sulla base di tre mezzi, ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione;

con memoria 28.04.2011 ha, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni.

Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’impugnata sentenza, viene censurata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 6, introdotto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983.

Si prospetta una erronea interpretazione, da parte della C.T.C., della citata disposizione, per non avere considerato che alla relativa stregua i terreni di proprietà dei soci, che avevano prodotto il mangime necessario per il mantenimento del bestiame allevato dalla cooperativa, ai sensi e per gli effetti della data disposizione, dovevano essere considerati nella disponibilità della società partecipata.

Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10.

Si sostiene che i Giudici di appello sono incorsi in errore, anche per non avere tenuto conto, nella interpretazione dell’art. 34 citato, di quanto disposto, in tema di imposte sui redditi, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, il quale, nel disporre l’esenzione impositiva delle cooperative agricole dall’IRPEG e dall’ILOR, ha opportunamente valorizzato proprio l’apporto dei terreni dei soci.

L’identità di ratio delle due disposizioni, colta ed esternata dallo stesso Ministero delle Finanze, nella Circolare n.73/400122 del 19.12.1984, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre la CTC a ben diverse conclusioni.

Con il terzo mezzo si prospetta omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si deduce che dalla realtà fattuale, comprovata dalla documentazione in atti, era possibile desumere che la cooperativa proseguiva in concreto il processo produttivo ottenuto sul fondo da parte dei soci, con la conseguenza che, ai fini fiscali, andavano assunti a riferimento i terreni dei soci coltivatori diretti della cooperativa, nel caso ampiamente sufficienti per produrre, così come richiesto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, oltre la metà dei mangimi necessari per l’allevamento e la vendita del bestiame bovino da parte della Cooperativa.

Ritiene il Collegio che le formulate doglianze, che in considerazione della loro intima connessione si trattano congiuntamente, siano fondate e vadano accolte, nei termini di cui appresso.

La fondamentale questione posta dal ricorso attiene al rapporto tra cooperativa e soci, ed in particolare agli effetti ricollegabili alla circostanza, nel caso valorizzata dai Giudici di appello, che i soci della cooperativa avevano la disponibilità “di terreni ampiamente sufficienti”, per assicurare il foraggio necessario per l’allevamento dei bovini.

Circostanza questa, ritenuta, invece, “inconferente” dalla CTC, nella considerazione che rilevante era a ritenersi, solo il fatto che la contribuente avesse “la disponibilità di terreni capaci di produrre la menzionata quantità di mangime”.

Il Collegio, alla stregua del quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis, ritiene non condivisibile l’opinamento dei Giudici della CTC, posto che alcune fondamentali considerazioni non consentono una determinante valorizzazione della identità proprietarìa tra cooperativa e terreni ed impongono, invece, di considerare sussistenti le condizioni per l’applicazione del particolare regime fiscale, quando, come nel caso, il contribuente sia una cooperativa agricola, dedita all’allevamento e vendita del bestiame, per conto dei soci, ed il mangime all’uopo necessario venga ricavato dai terreni di proprietà dei soci stessi.

Un primo emblematico elemento, è rinvenibile nello scopo e nelle finalità statutarie del sistema cooperativistico, dovendosi, normalmente, ritenere che la particolare disciplina, anche fiscale, che regolamenta le cooperative in genere, e quelle agricole in particolare, stante lo scopo mutualistico perseguito, non giustifichi una lettura dell’art.34 citato, che valorizzi l’esigenza della “disponibilità diretta da parte del soggetto” dei terreni necessari, e, per contro, escluda la sussistenza del dato requisito, quando, come nel caso, i terreni siano nella disponibilità “indiretta” della cooperativa, per appartenersi ai relativi soci, coltivatori diretti.

Ritiene, in vero, il Collegio che la peculiarità del sistema cooperativistico, caratterizzato dal perseguimento dell’intento mutualistico nell’interesse dei soci, sia per la sostanziale coincidenza degli interessi della cooperativa e del socio, sia pure per la strumentante dei beni utilizzati nel processo produttivo ed appartenentisi all’una ed agli altri, induca a ritenere che l’attività svolta dai soci (nel caso produzione mangime per animali su fondi nella diretta disponibilità), deve ritenersi inserita e faccia parte dell’unico complesso ciclo produttivo che si concretizza nell’allevamento del bestiame e si conclude con la relativa commercializzazione. Allorquando, allora, come nel caso, risulti accertata ed incontestata la circostanza che il mangime necessario per l’allevamento era “conferito dai soci, coltivatori diretti della zona”, deve ritenersi non condivisibile l’affermazione che tale circostanza risulti “in conferente” ed, altresì, illogico ritenere che, quel che rileva, è solo “la disponibilità diretta della Cooperativa, di terreni capaci di produrre la menzionata quantità di mangime”. Una tale affermazione, con tutta evidenza, si pone in contrasto con pacifici e consolidati principi posti a base del sistema cooperativistico, che sottesi, in una visione mutualistica, a coniugare esigenze economiche e produttive, postulano proprio l’esigenza della migliore utilizzazione di tutte le risorse materiali ed umane, nell’ambito di un processo produttivo unico, ancor quando caratterizzato da diversi cicli.

Un ulteriore significativo elemento va desunto dallo stesso tenore della disposizione applicata, la quale facendo riferimento al termine “disponibilità”, anzichè a quello di “proprietà”, esclude l’esigenza dell’identità proprietaria della cooperativa con i terreni, o la sussistenza di altro titolo specifico, e richiede, solo, l’esistenza di un rapporto dal quale derivi la facoltà per la cooperativa di disporre, alla bisogna, del dato quantitativo di mangimi. Il vincolo giuridico che, in base alle disposizioni di legge ed allo statuto, stringe i soci alla società e che determina quel particolare intreccio di rapporti che si risolve nella comune utilizzazione di tutti i beni strumentali funzionali ai rispettivi cicli produttivi, obbliga, in particolare i soci, a mettere nella disponibilità della cooperativa le risorse, ed in particolare i terreni ed i beni di proprietà e/o comunque posseduti e disponìbili, nell’ottica del perseguimento delle finalità sociali;

tale vincolo deve, ritenersi titolo, non solo sufficiente ma, pure, adeguato, specifico e legittimante, ai sensi e per gli effetti della disposizione in esame.

In buona sostanza, deve ritenersi che, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale di che trattasi, il requisito della disponibilità dei terreni necessari per produrre il mangime occorrente per l’allevamento del bestiame, sussiste non solo nel caso in cui la cooperativa sia proprietaria e disponga direttamente dei terreni necessari, ma pure allorquando tali immobili siano di proprietà o nella personale disponibilità dei soci e questi, in base allo norme statutarie od a specifiche convenzioni, li utilizzino nell’ambito dell’unico processo produttivo, articolato in cicli di lavorazione, cui partecipino i soci stessi, i quali svolgono, così, la loro attività in collegamento necessario e funzionale con l’attività e lo scopo sociale.

La decisione impugnata, che non ha adeguatamente esaminato ed approfondito la circostanza, relativa alla concreta disponibilità della società di terreni, nella disponibilità diretta dei soci, capaci di produrre, il quantitativo di mangime necessario per il mantenimento del bestiame allevato, non può, quindi, essere condivisa.

Si ritiene che la stessa sia, per ciò, affetta dal denunciato vìzio, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La carenza appare, ancor più emblematica, tenuto conto che i Giudici di primo e secondo grado avevano dato una opposta lettura delle risultanze del verbale ispettivo della Direzione Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro, e considerato, pure, che la stessa sentenza, in questa sede impugnata, non contesta il dato fattuale, “che il mangime necessario” veniva “conferito dai soci, coltivatori diretti della zona”. Conclusivamente, e per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e cassata l’impugnata decisione. Il Giudice del rinvio, che si designa nella C.T.R. dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai citati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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