Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16571 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16952/2009 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

138, presso lo studio dell’avvocato DI FELICE MICHELANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LOPES Raffaele, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 271/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

19.2.09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Potenza, con sentenza dell’11.7.2007, rigettava la domanda del 9.1.2006 di C.L., intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, perchè riconosciuta dal CTU invalida solo al 90%. A seguito di impugnazione dell’interessata la Corte di Appello di Potenza, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata il 14.4.2009, rigettava l’appello aderendo alle conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, che aveva giudicato la periziata invalida al 100%, con conservazione però della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare in maniera autonoma. La Corte inoltre dichiarava inammissibile, perchè nuova, la domanda formulata dall’appellante nelle note depositate il 27.1.2009 diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità.

Avverso detta sentenza la Sig.ra C. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 118 del 1971, art. 12, sostiene che nella domanda diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento è contenuta implicitamente anche la domanda di pensione di inabilità, costituendo la seconda un minus rispetto alla prima, sicchè sarebbe consentito alla parte interessata proporre la seconda domanda nel corso del giudizio sull’indennità di accompagnamento nel quale si stata accertata una invalidità del 100%.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il ricorso in primo luogo è inammissibile. Il ricorso per cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Il ricorso, inoltre, è infondato nel merito in quanto le azioni dirette ad ottenere, rispettivamente, l’indennità di accompagnamento o la pensione di inabilità, hanno diverso petitum e diversa causa petendi e quindi la proposizione nel corso del giudizio sulla indennità di accompagnamento della domanda di pensione di inabilità, è inammissibile per novità della domanda (vedi Cass. 11295/2009 citata nella sentenza impugnata).

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c.., nel testo attualmente vigente, avendo l’interessato documentato in appello di possedere un reddito inferiore a quello stabilito dalla legge per la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

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