Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16571 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 07/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 422/2012 proposto da:

E.P.D. C.F. (OMISSIS),

E.P.A. C.F. C.F. (OMISSIS), P.I. C.F. (OMISSIS),

E.P.S. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AIELLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SYNDIAL S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

SYNDIAL – ATTIVITA’ DIVERSIFICATE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.P.D. C.F. (OMISSIS),

E.P.A. C.F. (OMISSIS), P.I. C.F. (OMISSIS),

E.P.S. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/09/2011 R.G.N. 821/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per inammissibile e in subordine

rigetto, assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MANLIO ABATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Gela dichiarava la nullità del ricorso proposto dagli eredi di P.E.F. volto ad ottenere la condanna della datrice di lavoro a risarcire il danno da loro subito in proprio e quali eredi per effetto del decesso del loro congiunto intervenuto, dopo inutili cicli di chemioterapia, a causa della neoplasia polmonare del lobo superiore sinistro che assumevano essere causalmente collegata alla ultraventennale attività lavorativa svolta nell’impianto di Cloro Soda con inalazione di vapori di mercurio, clorulo, vinile, amianto ed altre sostanze nocive presenti negli ambienti di lavoro, nell’aria, nei liquidi di scarico e nei sistemi di ventilazione.

2. La Corte di appello di Caltanissetta ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale di trattare solo la domanda di risarcimento avanzata jure ereditario; ha ritenuto che il ricorso fosse sufficientemente specifico e che la società convenuta – incorporante della società datrice di lavoro dell’ E. e quale successore a titolo universale nei diritti e negli obblighi della incorporata e delle società in essa precedentemente confluite – era legittimata passivamente per il danno chiesto dagli eredi ai sensi dell’art. 2504 bis c.c.; ha ritenuto che nel regime antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il datore di lavoro rispondesse direttamente del danno differenziale non coperto dall’indennizzo dell’Inail; ha escluso che la domanda fosse inammissibile avendo rilevato che la transazione intervenuta il 20 marzo 2000 era riferita a fatti estranei alla vicenda processuale in atto. Nel merito, poi, in esito ad un accertamento medico legale e sugli ambienti di lavoro disposto in appello, ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità o concausalità tra il decesso del lavoratore e l’esposizione a sostanze chimiche durante la prestazione lavorativa ed ha ritenuto superfluo l’accertamento di eventuali omissioni di cautele doverose da parte datoriale.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di P.E.F. denunciando la violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5.

Resiste con controricorso la Syndial s.p.a. che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale è inammissibile, restando così assorbito l’esame del ricorso incidentale, per le ragioni che si espongono di seguito con motivazione in forma semplificata autorizzata dal Collegio, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016.

5. Va premesso che la notifica del ricorso per cassazione eseguita al procuratore costituito avv. Emanuele Leopardi ma a Gela e non a Caltanissetta nel domicilio eletto presso l’avv. Maria Giovanna Di Vincenzo è nulla ma non inesistente. Come affermato da questa Corte, infatti, ” il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass. 15/12/2016 n. 25884, Cass. 20/07/2016 n. 14916 e già Cass. 25/10/2012 n. 18238). Poichè nella specie parte controricorrente si è ritualmente costituita e si è difesa proponendo anche un ricorso incidentale condizionato, la nullità è stata sanata.

6. Venendo all’esame del ricorso va rilevato che i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5 e si dolgono della mancata ammissione dei documenti che erano stati allegati quando era stata contestata l’origine del male che aveva colpito l’ E. e che ben avrebbe potuto essere acquisiti anche d’ufficio da parte della Corte di appello nell’esercizio dei suoi poteri officiosi. Inoltre è censurata la sentenza per che non aver pronunciato su quella parte della domanda supportata dalle relazioni di Commissioni specializzate a livello ministeriale che monitorando il territorio di Gela, ed in particolare dell’Enichem avevano verificato l’esistenza di punti di inquinamento che superavano di oltre dieci volte i valori tabellari ed avevano rilevato l’esistenza di sostanze molto tossiche cancerogene e persistenti con una pesante contaminazione della falda all’interno delle isole in area Syndial. Al contrario la Corte di appello avrebbe basato il proprio convincimento su una generica relazione sorretta da studi di settore che agganciavano la patologia ed il decesso alla circostanza che il loro dante causa era un fumatore senza dar corso all’istruttoria testimoniale che avrebbe potuto confermare l’invasione del reparto Cloro Soda di vapori e polveri provenienti da perdite durante la lavorazione.

7. Si tratta, all’evidenza, della richiesta di un nuovo e più favorevole esame delle emergenze dell’istruttoria che è inammissibile in sede di legittimità. La Corte di merito, infatti, nel rispondere al secondo motivo di appello con il quale ci si doleva del fatto che il primo giudice non avrebbe consentito ai ricorrenti di provare la nocività dell’ambiente di lavoro e l’esistenza del nesso di causalità con il danno lamentato, in esito ad una consulenza sull’ambiente di lavoro oltre che medico legale affidata ad un collegio di periti – che aveva esaminato la documentazione descrittiva del processo industriale inerente al reparto Cloro Soda presso cui lavorava l’ E., i mansionari la relazione sullo studio dei rischi ambientali oltre che la storia lavorativa del dipendente – ha conformemente alle conclusioni da questa raggiunte escluso il nesso causale tra l’ambiente di lavoro e la patologia ed ha accertato, per contro, l’esistenza di cause extralavorative (il fumo di 20/30 sigarette al giorno protrattosi per almeno 22 anni). Peraltro la Corte di merito ha dato risposta anche ai rilievi critici formulati in relazione ai quali ha disposto una integrazione peritale.

8. Così facendo il giudice di appello nell’esercizio del discrezionale potere di valutazione delle prove a lui riservato non è incorso nella denunciata violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5, poichè, come è noto, è rimessa al giudice di merito sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la scelta di assumere le prove, la loro valutazione il controllo dell’attendibilità e della concludenza, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova senza essere tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. tra le tante Cass. 15/07/2009 n. 16499 e più di recente 13/06/2014 n. 13485).

9. Alla declaratoria di inammissibilità delle censure formulate in ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi professionali Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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