Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16570 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28024-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO ANTICO, ANDREA GRECO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1232/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/07/2014 R.G.N. 401/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO ANTICO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 3 luglio 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda svolta da C.A., madre di L.A. deceduto a seguito di un agguato mafioso nel luglio 1987, nei confronti del Ministero dell’interno, per la concessione dei benefici previsti dalle leggi L. n. 302 del 1990 e L. n. 407 del 1998 a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso.

2. Per la Corte di merito difettava, nella specie, il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire l’estraneità della vittima, al tempo dell’evento, ad ambienti e rapporti delinquenziali; in proposito l’onere probatorio a carico della richiedente non era stato assolto, per essere risultato indimostrato che il figlio, probabilmente ucciso nella faida tra cosche ad una delle quali era vicino il padre della vittima, avesse in vita manifestato, anche se del caso pubblicamente, una disapprovazione o dissociazione nei confronti della famiglia e dei suoi alleati, dissociazione non avvenuta, all’epoca della sanguinosa faida, neanche da parte del padre o da parte della madre, separatasi dal coniuge solo nel 2007.

3. Avverso tale sentenza C.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale non ha opposto difese il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, artt. 1, 4, 7, 9-bis, della L. n. 407 del 1998, art. 2, dell’art. 97 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo e sollecita il controllo, sotto il profilo logico-formale, della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione fatta dalla Corte di merito in ordine alla ritenuta intraneità ad ambienti mafiosi, non comprendendo da cosa dovesse dissociarsi la vittima, non appartenente, come si assume provato, ad alcun sodalizio criminoso; deduce, inoltre, l’illegittimità della Generalizzata presunzione di appartenenza ad organizzazione delinquenziale fondata esclusivamente sul vincolo di parentela.

5. Con il secondo motivo, riproponendo le censure che precedono, assume che il compendio probatorio consente di ritenere invece acquisita la prova dell’estraneità della vittima agli ambienti della criminalità organizzata, per essere emerso soltanto il rapporto di parentela con il padre senza alcun dato oggettivo di riscontro dell’asserita appartenenza del padre della vittima, all’epoca dei fatti, ad organizzazione mafiosa; assume che, in ogni caso, il semplice rapporto di parentela non è elemento idoneo a fondare la prova, o anche solo il semplice indizio, di appartenenza di una persona ad organizzazione delinquenziale mafiosa e men che meno l’intraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.

6. Il ricorso è da rigettare.

7. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 31136 del 2019, la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.

8. La legge – entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale) – proprio per le sue peculiari finalità prevedeva l’elargizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore e successivamente alla data del 1 gennaio 1969.

9. Tale regime retroattivo, nel testo originario dell’art. 12 della legge, era limitato ai soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 1995, n. 1173).

10. Soltanto con le modifiche introdotte alla L. n. 302 cit. dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, il regime retroattivo – volto a comprendere anche eventi verificatisi dal 10 gennaio 1969 in poi – è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari.

11. Ne deriva che solo grazie alle modifiche introdotte nel 1998 nell’ambito applicativo della L. n. 302 è divenuto astrattamente ricomprendibile anche l’evento criminoso posto alla base della presente vicenda, pacificamente verificatosi nel territorio di Gerace (Reggio Calabria) il (OMISSIS).

12. Tanto premesso, l’art. 9-bis della L. n. 302 del 1990, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefìci, stabilisce che: “le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.

13. Il D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, sopravvenuto art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), (convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186) – nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21, – ha introdotto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all’ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un’ottica ancor più rigorista.

14. Tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell’intento legislativo, fin dalla originaria versione della L. n. 302 cit., di considerare in modo rigoroso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l’interessato, di provare l’accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni).

15. E’ c., quindi, che il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti.

16. E’ evidente che, come rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione – a partire da quello di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost. – e del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l’elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell’estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per le vittime.

17. Infatti, una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all’indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità.

18. La dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l’abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria – e difficile – laddove per ragioni familiari la frequentazione dell’ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua.

19. Peraltro, alle persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata – di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori.

20. La Corte d’appello sottolinea che l’attuale ricorrente non ha fornito alcuna prova della dissociazione, personale, del figlio e de coniuge, nè ha provato l’assoluta estraneità del figlio ad ambienti della criminalità organizzata.

21. Nel ricorso, sul punto, si sostiene che la C. non avrebbe dovuto fornire altre prove rispetto a quelle offerte, dalle quali risulterebbe che nè la richiedente nè a vittima sarebbero stati intranei alla criminalità organizzata, assumendo, peraltro, l’impossibile dissociazione da qualcosa a cui non si apparterrebbe.

22. Ma, per quanto detto e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, tale assunto non è meritevole di condivisione perchè in contrasto con la ratio e la lettera della legge per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, alla stregua della quale non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso ove per vincoli e ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua.

23. In mancanza della prova di tale completa estraneità – riguardante tutti i possibili destinatari della normativa e non solo la vittima del crimine correttamente la Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi.

24. Il ricorso va, pertanto, rigettato, assorbita ogni ulteriore censura.

25. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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