Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16570 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19300/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.D. in qualità di liquidatore, F.LLI SCISCI SRL IN

LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA BERENGARIO 10 SC. B9, presso lo studio

dell’avvocato CECCHETTI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

NENCHA ALBERTO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19/2005 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato il 28.12.1999 l’agenzia delle entrate di Bari rettificò la dichiarazione Iva della s.r.l. F.lli Scisci per l’anno 1995, irrogando sanzioni nella misura di legge. La rettifica trovò fondamento in un p.v. di constatazione della polizia tributaria, a mezzo del quale fu contestata un’indebita detrazione di imposta conseguente alla registrazione di fatture di acquisto per operazioni inesistenti.

La società propose ricorso, con esito favorevole, alla commissione tributaria provinciale di Bari. La relativa sentenza, gravata dall’agenzia delle entrate, fu confermata in appello, dalla commissione regionale delle Puglie, sulla preliminare e assorbente considerazione che l’accesso nei locali dell’impresa non era stato autorizzato dal procuratore della Repubblica. Donde sia l’accesso che gli atti consequenziali erano da ritenere invalidi e insuscettibili di produrre effetti.

Invero la commissione ritenne provato – in considerazione dei prodotti certificati anagrafici, della planimetria dell’immobile e di uno stralcio di deposizione testimoniale resa in separato procedimento penale da uno dei militari verbalizzanti – che l’opificio in questione fosse in verità adibito a uso promiscuo, avendo costituito al contempo sede dell’impresa e (in locali comunicanti) luogo di abitazione familiare. Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 16 maggio 2005 e non notificata, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

La società f.lli Scisci resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione.

Lamenta che la succinta motivazione dell’impugnata sentenza non consente di intendere con esattezza cosa la commissione abbia inteso per “uso promiscuo”; in particolare se, con tale locuzione, abbia inteso riferirsi all’uso, tanto commerciale-industriate, quanto abitativo, degli stessi locali, ovvero alla semplice contiguità, e possibilità di accesso, tra i locali adibiti a opificio e i locali adibiti ad abitazione. Sostiene che, ove intesa la statuizione in fatto in tal secondo senso, errata ne sarebbe la conclusione in diritto, dal momento che la fattispecie prevista nell’art. 52 cit. si realizza quando nello stesso locale il soggetto contestualmente abiti e svolga la propria attività d’impresa; mentre, in caso di abitazione contigua ai locali di esercizio dell’impresa, l’autorizzazione del p.m. si rende necessaria solo per eventualmente accedere ai locali destinati ad abitazione privata.

Se invece intesa nel primo senso, la sentenza – aggiunge la ricorrente – sarebbe viziata nella motivazione, dal momento che il convincimento sarebbe stato insufficientemente argomentato con rinvio a dati – planimetrici e anagrafici – evidenzianti accessi esterni dell’opificio nettamente separati da quello dell’abitazione, e a uno stralcio di deposizione in verità allusiva della esistenza di un’abitazione (della famiglia S.) soltanto annessa.

2. – Il motivo è infondato; e tanto induce la Corte a non esaminare l’eccezione preliminare formulata da parte controricorrente sulla rilevanza preclusiva di un supposto giudicato esterno.

3. – L’accertamento in fatto, di cui all’impugnata sentenza, evidenzia in modo chiaro e testuale – con affermazione sul punto non contrastata dall’amministrazione finanziaria – che nella specie ebbe a trattarsi di locali adibiti a uso promiscuo in considerazione della comprovata esistenza di punti comunicanti tra l’opificio e l’abitazione della famiglia S..

La relativa destinazione invero sussiste – in base alla giurisprudenza di questa Corte – non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, come invece asserito dall’amministrazione medesima; ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi.

In simile eventualità è comunque necessaria l’autorizzazione all’accesso da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, ancorchè non essendo richiesta, all’uopo, la presenza di gravi indizi di violazioni di norme del medesimo d.p.r. secondo quanto invece stabilito dal comma 2, della disposizione de qua allo specifico fine di reperire, in locali diversi da quelli destinati all’attività d’impresa, libri, registri, documenti e scritture.

In tema di accertamento dell’Iva, cioè, l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 2, ai fini dell’accesso degli impiegati dell’amministrazione finanziaria (o della guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è sempre necessaria.

Essa rimane subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie soltanto in quest’ultimo caso (id est, appunto, in locali “diversi” in quanto solo abitativi), e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo (cfr. Cass. n. 2444/2007; n. 10664/1998). Ma resta ferma la necessità dell’autorizzazione previa, ancorchè non motivata dai ripetuti gravi indizi, laddove si sia in presenza di immobili complessivamente destinati – in ragione della facilità di comunicazione interna – anche a un uso abitativo. In tal caso l’autorizzazione all’accesso da parte dell’A.G., in quanto diretta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato, e quindi, indirettamente, lo spazio di libertà dei contribuente, rileva alla stregua di condicio sine qua non per la legittimità dell’atto e delle relative conseguenti acquisizioni (da ultimo, per riferimenti, Cass. n. 6908/2011). Giacchè il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria, in considerazione della garanzia difensiva accordata, in generale, dall’art. 24 Cost. (v. Cass. n. 8181/2007; n. 19689/2004).

4. – Il ricorso pertanto è respinto. Stimasi equo compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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