Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16570 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15210/2009 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 183, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO DI TELLA Eugenio,

che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 662/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

23/04/09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16.5.2007, accoglieva la domanda di A.L. e riconosceva il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile a decorrere dal gennaio 2005.

Proponeva appello il privato insistendo perchè la pensione gli venisse riconosciuta dalla domanda amministrativa (14.4.2001). La Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata il 4.5.2009, confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che la decorrenza della prestazione non poteva essere fatta risalire all’aprile 2001 poichè l’appellante non aveva fornito la prova della sussistenza del requisito reddituale per gli anni dal 2001 al 2005, in quanto il certificato dell’Agenzia delle Entrate depositato in appello è relativo all’anno 2006 e l’autocertificazione è inidonea a comprovare la situazione reddituale dell’interessato.

Avverso tale sentenza A.L. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, ha dedotto di aver depositato “nella cancelleria del Tribunale di prime cure certificazione tributaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante per gli anni suindicati il possesso di un reddito inferiore ai limiti reddituali previsti dalla legge”.

L’Inps ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia non si è costituito.

Osserva la Corte che nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento al documento che il ricorrente afferma di aver depositato nel giudizio di primo grado. Il ricorrente, da parte sua, non ha trascritto in ricorso il contenuto della certificazione dell’Agenzia delle Entrate che assume aver prodotto in primo grado, nè ha specificato in quale atto difensivo o verbale di causa tale produzione sia avvenuta, così da mettere la Corte in grado di valutare la tempestività e ritualità della produzione documentale ed il suo valore probatorio.

E’ stato infatti affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; i primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale sia stato prodotto ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo onere deriva dal fatto che il soddisfacimento della funzione della citata norma, che ha previsto un contenuto minimo necessario del ricorso, postula che nel ricorso il contenuto di tale documento sia trascritto o almeno riassunto, atteso che l’assolvimento di tale onere è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato e, al contempo, la piena conoscibilità dei fatti da parte del giudice di legittimità, il quale, ove non sia dedotto un “error in procedendo”, non è abilitato all’esame diretto degli atti dei giudizi di merito (Cass. n. 15628/2009, n. 22303/2008, Sez. Un. n. 23019/2007).

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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