Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16570 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16660-2020 proposto da:

A.Z., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. 35148/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositato il 20/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vela;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita che, visti gli

art. 42 e ss. c.p.c., chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.Z., propone regolamento di competenza avverso il decreto n. 15584 del 20/05/2020, con cui il Tribunale di Roma Sezione diritti della persona e immigrazione, ha declinato la propria competenza a decidere sull’impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino, ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania, quale Paese avente giurisdizione sulla sua domanda di protezione internazionale, ritenendo competente l’omologa sezione specializzata del Tribunale di Campobasso, ai sensi del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3 (convertito nella L. n. 46 del 2017).

1.1. In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che non è da considerare territorialmente competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bensì quella in cui, al momento del ricorso, ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato – nella specie la struttura di accoglienza governativa CAS “Il Tratturo”, sita in Comune di Campolieto, nella Provincia di Campobasso – con conseguente difetto di competenza territoriale dell’adita Sezione specializzata del Tribunale di Roma, a fronte di una “competenza territoriale inderogabile ex ad. 28 c.p.c. il cui difetto può essere rilevato d’ufficio dal Giudice ex art. 38 c.p.c., comma 3”;

1.2. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità di Dublino, ha depositato memoria difensiva nella quale ha aderito alla tesi del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorrente contesta la declinatoria di competenza del decreto impugnato, osservando che il Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – unità Dublino (a differenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) ha un’unica sede in Roma, presso lo stesso Ministero, donde l’applicabilità del criterio generale della sede del convenuto ex art. 25 c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale di Roma nella sua veste di sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale; ciò in quanto il D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3 – che prende invece in considerazione la dimora dell’attore che si trovi in una struttura di accoglienza (CAS o SPRAR) ovvero trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (ex CIE) – sarebbe “limitato alle sole controversie relative al riconoscimento della protezione internazionale”.

3. Il ricorso non può essere accolto.

3.1. Invero, all’iniziale orientamento di questa Corte favorevole alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, (Cass. nn. 18754, 18755, 18756 e 18757 del 2019) è subentrato un diverso indirizzo, cui il Collegio presta adesione, in base al quale “l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4 comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente” (Cass. 31127/2019, 24964/2020).

4. Seguono il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese, in ragione del mutamento di giurisprudenza di cui si è dato conto.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso, avanti al quale rimette le parti.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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