Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16570 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 05/08/2016), n.16570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.A.M. e N.G., quale erede di

N.F., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avvocati Carlino Scofone e Filippo Sciuto,

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via

E. Gianturco n. 6;

– ricorrenti –

contro

B.R., B.A.M., M.O., C.S.,

A.R., AL.Au., A.B., C.A.M.,

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli Avvocati Laura Tricerri e Alessandro Borachia,

elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, via

Cosseria n. 5;

– controricorrenti –

e contro

V.A., R.C., C.F. (in proprio e quale

erede di Ca.Ma.), RI.Sa., RI.Ma.Cr.,

D.L.R.A., A.A., MA.Fa.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 150/2011,

depositata il 7 febbraio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Filippo Sciuto;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 dicembre 1998 il Tribunale di La Spezia respingeva le domande con le quali A.R., quale amministratrice del Condominio di vicolo della (OMISSIS) e in proprio, aveva chiesto, nei confronti di N.F. e N.A.M., l’accertamento che il cortile che circondava su tre lati l’edificio condominiale era di proprietà del condominio e, in subordine, la dichiarazione dell’intervenuto acquisto del cortile stesso per usucapione o per destinazione del padre di famiglia del diritto a mantenere nel cortile i pozzi neri e le tubazioni esistenti nonchè del diritto a mantenere la tubazione che attraversava la proprietà esclusiva di N.A.M., collegando il pozzo nero con la fognatura pubblica ovvero, subordinatamente, del diritto alla costituzione coattiva della servitù di scarico sulla proprietà dei convenuti.

Nel giudizio erano intervenuti gli altri condomini facendo proprie le richieste dell’attrice.

Avverso questa decisione A.R., D.L.R.A. e B.R. proponevano appello, cui resistevano A.B., C.A.M., Ma.Fa., F.I., Ri.Ma.Cr., Ri.Sa. e B.A.M.; gli appellati proponevano a loro volta appello incidentale.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 20 marzo 2003, accoglieva l’appello principale e quelli incidentali, dichiarando che il cortile apparteneva al condominio e condannando N.G., quale erede di N.F., e N.A.M., all’immediato rilascio dello stesso. La Corte condannava altresì gli appellati al risarcimento dei danni conseguiti alla interruzione dei lavori provocata nel 1986, da liquidarsi in separato giudizio.

Con atto del febbraio 2006, N.G. e N.A.M. evocavano in giudizio, dinnanzi alla stessa Corte d’appello di Genova, A.R. e gli altri condomini per ottenere la revocazione della precedente sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, assumendo che il rinvenimento di svariati documenti decisivi, che non avevano potuto produrre in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza per causa di forza maggiore, consentiva di ritenere provata la proprietà esclusiva in capo a loro del cortile.

Costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello disponeva la notificazione dell’atto di citazione anche a F.I., C.O., D.L.A. e all’amministratrice del condominio A.R..

Con sentenza depositata il 7 febbraio 2011, la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, rilevando che la integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio e di F.I. non era andata a buon fine. Quanto al Condominio, la Corte rilevava che la notificazione dell’atto di integrazione era stata effettuata alla A. che, all’epoca della notificazione non era più, da tempo, amministratrice dal condominio, sicchè non poteva ritenersi effettuato l’adempimento imposto ai sensi dell’art. 331 c.p.c., operando il principio di ultrattività della rappresentanza unicamente nell’ambito della stessa fase processuale.

Quanto a F.I., la Corte rilevava che l’avvenuta cessione dell’unità immobiliare al figlio Ma.Fa. non faceva venire meno la sua qualità di litisconsorte necessaria, non essendo stata disposta la sua estromissione dal processo, con la conseguenza che anche nei suoi confronti risultava non rispettato il termine concesso per la integrazione del contraddittorio.

Per la cassazione di questa decisione N.A.M. e N.G., nella qualità di erede di N.F., hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui hanno resistito, con controricorso, B.R., B.A.M., M.O., C.S., A.R., AL.Au., A.B., C.A.M.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990, dolendosi che la Corte d’appello abbia modificato o revocato l’ordinanza in data 28 gennaio 2009, con la quale il consigliere istruttore aveva ritenuto regolari le notifiche eseguite ai fini della disposta integrazione del contraddittorio. Tale ordinanza, ai sensi della disciplina processuale ratione temporis applicabile doveva ritenersi immodificabile da parte dello stesso giudice che la aveva pronunciata, in quanto non reclamata ai sensi di quanto disposto dall’art. 357 c.p.c..

Erroneamente, dunque, la Corte d’appello, in sede di decisione, avrebbe revocato l’ordinanza.

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990.

I ricorrenti, premesso che la detta disposizione prevedeva che il giudice istruttore “dichiara l’inammissibilità dell’appello o la improcedibilità di esso ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, quando al riguardo non sorgano contestazioni; altrimenti provvede a norma dell’art. 187, comma 3”, rilevano che il giudice istruttore, con la citata ordinanza del gennaio 2009, aveva ritenuto regolari le notifiche per la integrazione del contraddittorio, all’esito delle contestazioni insorte tra le parti, riportate nei verbali di udienza.

Il consigliere istruttore, in presenza delle contestazioni, non avrebbe, quindi, potuto decidere sul punto della ritualità della integrazione del contraddittorio, ma avrebbe dovuto rimettere le parti al collegio.

3. – Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e dell’art. 1131 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato a non ritenere effettuata la integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio, atteso che la Corte aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.R., quale amministratrice del Condominio di (OMISSIS), e alla A. la citazione era stata notificata nel termine all’uopo assegnato.

4. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 331 e 306 c.p.c., con riferimento al capo della decisione impugnata che ha ritenuto non ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di F.I.. Premesso che la notifica alla F. era stata tempestivamente richiesta il 9 maggio 2008 ma non era andata a buon fine, i ricorrenti rilevano che non essendo la F. più proprietaria dell’immobile, per averlo alienato al figlio Ma.Fa. in epoca anteriore alla proposizione della domanda di revocazione, non era necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei sui confronti; e ciò in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, in forza del quale non sarebbe necessario un provvedimento formale di estromissione allorquando ricorrono tutti i presupposti per la estromissione di una parte.

5. – Preliminare all’esame degli esposti motivi è il rilievo della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Nel ricorso si afferma che la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 150 del 2011 è stata notificata il 21 aprile 2011, ma non risulta depositata la copia autentica della sentenza contenente la relata di notifica.

Trova quindi applicazione il principio per cui “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Case., S.U., n. 9005 del 2009).

Nella specie, il ricorrente non ha prodotto la copia autentica della sentenza impugnata completa di relata di notificazione, nè i controricorrenti hanno a loro volta prodotto la sentenza notificata.

Tale rilievo rende non rilevante nel presente giudizio la questione di massima di particolare importanza rimessa dalla 1^ Sezione di questa Corte alle Sezioni Unite (Caso. n. 1081 del 2016), atteso che in tale ordinanza si pone in discussione il richiamato orientamento per l’eventualità in cui la copia autentica della sentenza, completa di relata di notificazione, sia stata prodotta dal controricorrente.

6. – Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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