Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1657 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Sallustio 6, presso l’avv. Spallina Bartolo che, unitamente all’avv.

Brandi Patrizia, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona del Ministro pro

tempore, e Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Lugo, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 1, n. 151/1/98 del 18 novembre

1998, depositata il 3 febbraio 1999, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

OSSERVA

Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente l’impugnazione da parte del contribuente medesimo di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF 1987 e 1988 realizzati con l’adozione del metodo sintetico e l’applicazione del redditometro con gli indici previsti dal D.M. 1 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, impugnazione accolta con separate sentenze in primo grado per entrambi le annualità e in secondo grado, sempre con separate sentenze, solo per l’anno 1987, mentre veniva respinta per l’anno 1988, oggetto del presente giudizio.

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Rilevato che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:

a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2 e 38, e del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, dei quali deve ritenersi esclusa l’applicabilità retroattiva; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2 e 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 58, e vizio di motivazione, in ordine all’erroneità dell’accertamento riferite alla singole poste.

Ritenuto che il ricorso sia, da un lato inammissibile perchè prospetta (soprattutto con il secondo motivo) censure di merito precluse nel giudizio di legittimità e dall’altro manifestamente infondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da verificare deve ritenersi insita nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38. Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio” (Cass. nn. 14161 del 2003, 13306 e 21455 del 2005).

Ritenuto che la formazione ed il consolidamento dei principi enunciati giustifichino la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2,700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA