Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1657 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20711/2012 proposto da:

CO.VI.P. S.R.L. (Commerciale Very Important Products), p.iva

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ADIGE

43, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., (già (OMISSIS) s.r.l.), p.iva (OMISSIS), in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale

rappresentante pro tempore, nonchè AGRIBON S.r.l. in persona

dell’Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo

studio dell’avvocato FIORA GIANNI, rappresentate e difesa dagli

avvocati DANTE DURANTI, BERNARDO PAOLIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 153/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato LUCIANO BROZZETTI, con delega dell’Avvocato DANTE

DURANTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 10.5.2012 la Corte d’appello di Perugia rigettava, previa riunione, i separati appelli che la Covip s.r.l. aveva proposto nei confronti di due sentenze emesse dal Tribunale del medesimo capoluogo. Le quali, a loro volta, avevano respinto altrettante opposizioni a decreto ingiuntivo che la Covip aveva proposto contro la (OMISSIS) s.p.a. (così modificatasi la (OMISSIS) s.r.l.) e la Agribon s.r.l., che avevano rispettivamente agito per il pagamento del prezzo di vendita di prodotti agroalimentari. A base di tali opposizioni la Covip aveva dedotto un controcredito per provvigioni maturate tra il 1995 ed il 1998, derivanti da un contratto di agenzia che, stipulato tra la Covip s.r.l. e la preponente (OMISSIS) s.n.c. nel 1988, sarebbe proseguito senza soluzione di continuità sia con la (OMISSIS) s.r.l. sia con la Agribon s.r.l., entrambe facenti parte del gruppo (OMISSIS). Aveva quindi sostenuto che a causa di lamentele di clienti della c.d. grande distribuzione, si era accordata con le suddette società nel senso che la Covip si era addossata l’onere della fatturazione verso i terzi, fermo restando nei rapporti interni il contratto d’agenzia.

Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale osservava che di tale contratto d’agenzia non v’era la prova scritta richiesta dall’art. 1742 cpv. c.c., aggiunto dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 1, comma 1 e che pertanto neppure ne era possibile la prova per presunzioni. Ad ogni modo, e indipendentemente dalla necessità o meno di prova scritta anche nel regime anteriore a tale D.Lgs., la Corte perugina osservava che la (OMISSIS) s.n.c. era stata dichiarata fallita nel 1989, e che, essendo state costituite la (OMISSIS) s.r.l. e la Agribon s.r.l., rispettivamente, nel 1991 e nel 1994, non poteva neppure concepirsi una loro successione alla (OMISSIS) s.n.c., essendo stato sciolto il contratto d’agenzia per effetto del fallimento di quest’ultima ai sensi della L. Fall., art. 78.

Al massimo, potevano essere esaminate le prove testimoniali “aventi ad oggetto fatti di esecuzione del rapporto di agenzia come prova diretta della sua vigenza al di là del difetto di prova scritta del contratto”. Prove il cui esito, tuttavia, la Corte distrettuale giudicava quanto meno incerto e, dunque, insufficiente a dimostrare la pretesa dalla Covip. Analogamente, osservava. neppure la documentazione prodotta consentiva di ritenere assolto l’onere probatorio.

Per contro, quanto alla prova delle domande fatte valere con i decreti ingiuntivi opposti, rilevava che l’unico motivo di opposizione concerneva il fatto che la merce di cui alle fatture azionate era stata consegnata dalle società opposte direttamente ai clienti della società opponente, circostanza, questa, che non valeva ad incidere sulla consistenza del credito relativo al prezzo di vendita.

Per la cassazione di tale sentenza la Covip s.r.l. propone ricorso, affidato a sei motivi.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. e la Agribon s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1742 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i documenti prodotti integravano non degli indizi, ma una prova per fatti concludenti dell’esistenza di un contratto di agenzia tra la Covip e la (OMISSIS) s.r.l. e la Agribon s.r.l. Sostiene, al riguardo, parte ricorrente che tali documenti “dimostrano l’esistenza di fatto di un contratto di agenzia per la cui costituzione non importa la forma scritta, ma semplicemente quest’ultimo aspetto è previsto dal legislatore solo sotto il profilo della prova dell’esistenza del contratto” (così, a pag. 6 del ricorso), e “danno il senso della continuità con i due soggetti diversi del medesimo contenuto del contratto di agenzia sottoscritto nell’anno 1988 con la (OMISSIS) s.n.c. poi fallita” (così, a pagg. 7-8 del ricorso). Lamenta, quindi, che di tale documenti solo una piccolissima parte è stata esaminata e per di più in maniera generica dalla Corte territoriale. E ribadisce, infine, di non aver mai sostenuto che vi fu contratto scritto documentato tra la Covip stessa e le odierne società resistenti, ma di aver sempre affermato che queste ultime avevano “dato esecuzione di fatto al contenuto del contratto di agenzia del 1988 intervenuto con la (OMISSIS) s.n.c. poi fallita” (così, a pag. 12 del ricorso).

Infine, parte ricorrente conclude nel senso che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione dell’art. 2729 c.c., confondendo le presunzioni con le prove scritte.

2. – Il secondo motivo lamenta l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la Corte territoriale esaminato gli oltre 50 documenti che proverebbero l’esistenza di un contratto di agenzia quale prosecuzione di quello del 1988.

3. – Il terzo motivo espone la violazione degli artt. 2710 e 2214 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato, ai fini della prova (che è diversa da quella necessaria e sufficiente per l’emissione dei decreti ingiuntivi) che la difesa della Covip aveva sia contestato specificamente una fattura azionata, poichè pagata anteriormente, sia contestato in generale entrambi i crediti complessivamente pretesi dalle società (OMISSIS) s.r.l. e Agribon s.r.l., in quanto le merci erano state consegnate non alla Covip ma ai “clienti finali”.

4. – Col quarto mezzo è dedotta l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte distrettuale omesso l’esame di un’eccezione tesa a contestare l’esistenza dei crediti vantati, incorrendo anche nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. – Il quinto motivo lamenta, ancora, l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte distrettuale motivato il rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e art. 1749 c.c., dei libri contabili delle appellate relativi alle vendite effettuate negli anni dal 1995 al 1998, ritenendoli implicitamente inutili.

6. – Infine, il sesto motivo espone la violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c., perchè a causa della mancata dichiarazione di connessione tra le due cause da parte del giudice di primo grado, “la causa è stata decisa da altro Giudice rispetto a quello che avrebbe deciso la ritenuta connessione fra le due cause che poi pervenirono (sic) entrambe al giudizio della Corte d’Appello di Perugia e colà riunite” (così, testualmente, a pagg. 20-21 del ricorso). Violazione, conclude parte ricorrente, che non può essere sminuita dall’affermazione della Corte territoriale, per cui identici erano i collegi che decisero le due cause in primo grado.

7. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Ribadito che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 1742 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicchè ne è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni (cfr. da ultimo Cass. n. 5165/15), non ha pregio alcuno distinguere tra indizi e fatti concludenti, gli uni come gli altri inidonei a tale dimostrazione.

Il requisito di scrittura in oggetto non può essere tratto da documentazione varia contenente non già lo scambio esplicito di un consenso negoziale. ma comunicazioni di altra natura (informazioni su trasformazioni o modifiche societarie, riepiloghi di pagamenti e di provvigioni ed estratti conto, tutti di epoca non chiarita nel corpo dei motivi, che rinviano solo al numero di produzione dei documenti). Del resto la stessa parte ricorrente afferma a chiare lettere di non aver “mai sostenuto che vi fu contratto scritto documentato sorto tra la Covip stessa e le due – tre convenute teoricamente diverse e distinte convenute” (così, testualmente, a pag. 12 del ricorso), sicchè le censure in esame continuano a basarsi sul presupposto che “le convenute avevano dato esecuzione di fatto al contenuto del contratto di agenzia del 1988 intervenuto con la (OMISSIS) S.n.c. poi fallita assumendosene sostanzialmente la titolarità” (ibidem).

E poichè, come del resto ha rilevato la sentenza impugnata, col fallimento della (OMISSIS) s.n.c. il precedente contratto di agenzia si è sciolto ai sensi della L. Fall., art. 78, ed uno nuovo con le società odierne controricorrenti non è mai stato stipulato per iscritto come richiede ad probationem l’art. 1742 cpv. c.c., ogni tentativo di far trasmigrare per fatti concludenti quel rapporto in capo ad altri contrasta con precise norme di legge, non eludibili col semplice trascurarle.

8. – Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo non hanno pregio, poichè deducono fatti o non valutabili in questa sede (il dedotto pagamento di una fattura) perchè implicanti un sindacato di puro merito, o non decisivi (la consegna della merce a clienti della grande distribuzione) perchè inidonei di per sè ad escludere la vendita e a provare l’agenzia.

9. – Infine, il sesto motivo è manifestamente infondato, perchè tra giudici del medesimo ufficio giudiziario (e tra giudici della sede e delle sezioni distaccate) non vi è – com’è noto – problema di riparto di competenza, e dunque questioni di litispendenza o continenza non sono configurabili (cfr. per tutte, Cass. n. 21761/13).

10. – In conclusione il ricorso va respinto.

11. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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