Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1657 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5974-2021 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 10044/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 21/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il cittadino gambiano M.A., n. Brikama il 28/06/1998, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) e in subordine della protezione umanitaria, basata sull’allegazione di aver lasciato il Gambia nel 2016 dopo essere stato sentito come testimone, interrogato, imprigionato e rilasciato in attesa del processo su cauzione, per favoreggiamento all’omosessualità di un suo amico e un cittadino svedese con i quali aveva passato una serata in discoteca.

1.1. Il Tribunale adito con ampia motivazione ha ritenuto il racconto non credibile, anche alla luce dei chiarimenti resi alla Commissione territoriale; ha quindi rigettato tutte le domande proposte, sulla base di C.O.I. pertinenti, qualificate e aggiornate; ha altresì effettuato una valutazione comparativa tra le condizioni di vita del ricorrente in Italia (sulla quale il tribunale ha sottolineato l’assenza di specifiche allegazioni) e quelle nel Paese di origine (dove svolgeva l’attività di sarto e permane “una rete familiare-parentale, potendo egli contare sull’appoggio della zia materna con la quale è cresciuto”.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

2..1 Con il primo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e degli artt. 2,3 CEDU, dell’art. 116 c.p.c., comma 1 nonché “la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c)”, anche per inosservanza degli obblighi cooperazione istruttoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.2. Il secondo mezzo denunzia “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e art. 14, comma 1, lett. c) ì in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che nel paese di origine vi sia una situazione di instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente”.

2.3. Il terzo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19, comma 2; dell’art. 10 Cost., comma 3; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, nonché “motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità” e la “mancata valutazione di documenti rilevanti”.

3. Va preliminarmente rilevato che la procura speciale allegata al ricorso reca un’autentica del difensore inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, mentre manca la certificazione della data prescritta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, a norma del quale “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

3.1. Secondo le Sezioni Unite, tale requisito di posteriorità alla comunicazione del provvedimento impugnato contiene un elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., poiché sancisce una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Di conseguenza, la procura deve contenere in modo esplicito non solo l’indicazione della data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma anche la certificazione della stessa data, che il difensore può effettuare anche in uno all’autenticità della firma del conferente la sottoscrizione, purché l’autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma. Siffatta interpretazione della portata precettiva del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, è stata ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale e della Convenzione Edu (Cass. Sez. U., 15177/2021).

3.2. Ne’ rileva ormai la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, sollevata da Cass. 17970/2021 “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013 / 32 / UE, con riferimento agli arte. 28 e 46, e 11, e con gli arti. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, nonché 6, 7, 13 e 14 della CEDU”, essendo noto che “la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate” (v. comunicato ufficiale del 2 dicembre 2021).

4. Peraltro, la delibazione dei motivi del ricorso esclude anche la necessità di attendere il deposito della decisione della Consulta, stanti i profili di inammissibilità che li inficiano, trattandosi di censure meritali, miste e in più parti generiche, a fronte di una motivazione ampia e congruamente motivata, sicché il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, in quanto, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà ad una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese del Ministero intimato.

6. Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA