Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16569 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 2479-2016 proposto da:

S.C.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA DEL POPOLO n. 18, presso lo studio dell’Avvocato PIETRO

FRISANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18511/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/10/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da G.R., B.M.A., Sp.Ma., P.G., S.C.G.A. e F.V. contro il Ministero dell’economia e delle finanze avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza depositato il 4 maggio 2011 in controversia vertente in tema di equa riparazione, la Corte di cassazione, 6^-1 Sezione, con sentenza 26 ottobre 2012, n. 18511, ha così provveduto: “accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione sino al soddisfo, in favore di ciascun ricorrente, nonchè al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.520,00, di cui Euro 638,00 per diritti ed Euro 730,00 per onorari, oltre al 12,50% sugli importi dovuti a titolo di diritti e onorari, nonchè C.P.A. e I.V.A., per il giudizio di mento ed in complessivi Euro 650,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità”.

Per la correzione dell’errore materiale occorso nell’epigrafe di questa sentenza, S.C.G.A. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 25 gennaio 2016, lamentando l’erronea trascrizione dei dati di esso ricorrente.

L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’istanza di causa appare fondata, perchè dagli atti di causa risulta per tabulas che, per mero errore materiale, i dati del ricorrente S. sono riportati inesattamente nell’epigrafe della sentenza di questa Corte n. 18511 del 2012. Infatti detta epigrafe, invece di riportare quale ricorrente S.C.G.A., cui è attribuito il codice fiscale (OMISSIS), riporta il diverso nominativo di S.C. con codice fiscale (OMISSIS)”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, che occorre dare atto che il ricorrente ha dato prova del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso per cassazione, depositando la cartolina di ritorno del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedito a mezzo del servizio postale, cartolina ricevuta dall’Avvocatura generale dello Stato il 28 gennaio 2016;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, l’epigrafe della sentenza di questa Corte 26 ottobre 2012, n. 18511, deve essere corretta nei termini di cui alla relazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 6^ – 1 Sezione civile, 26 ottobre 2012, n. 18511, ordina che, nell’epigrafe della sentenza, si sostituisca ” S.C.G.A. ((OMISSIS))” là dove è scritto ” S.C. (OMISSIS))”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione 6^ – 2

civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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