Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16568 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20471-2014 proposto da:

MINISTERO DIFESA C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO, in persona

dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

L.L., domiciliata ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA

BAVA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 246/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/06/2014 R.G.N. 143/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per accoglimento secondo

motivo del ricorso principale assorbito il primo, assorbito il

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ANDREA BAVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 6 giugno 2014, in parziale riforma della decisione di prime cure e in accoglimento del gravame svolto da L.L., ha attribuito a L.M. lo status di vittima del dovere e riconosciuto alla predetta L., sorella non convivente, il diritto alla speciale elargizione L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 5, detratto quanto già versato per i benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del congiunto, dipendente civile del Ministero della difesa, deceduto, unitamente ai trentotto tra cadetti e militari che accompagnava in missione di rappresentanza delle forze armate, in conseguenza della caduta da un altissimo cavalcavia del pullman della marina militare sul quale viaggiava.

2. La Corte di merito riteneva integrati, nella specie, i requisiti prescritti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 – la missione di qualunque natura e le particolari condizioni ambientali ed operative – e alla richiedente, componente della famiglia e non convivente, riconosceva, in ragione di tale qualità, solo la speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 1 e 5 avverso la quale nessuna difesa specifica era stata svolta dal Ministero che pure aveva concluso per la reiezione del gravame e per il divieto di cumulo con altre provvidenze (L. n. 302 del 1990, artt. 10 e 13), con rilievo d’ufficio, per il principio jura novit curia, della sottrazione, da detta elargizione, di quanto erogato per i benefici connessi al riconoscimento della morte per causa di servizio, stante il divieto di cumulo con altre provvidenze corrisposte in unica soluzione (L. n. 302 del 1990, artt. 10 e 13).

3. Contro la sentenza ricorrono i Ministeri della Difesa e dell’Interno, con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso e ricorso incidentale, ulteriormente illustrato con memoria, L.L., cui non hanno resistito le parti ricorrenti principali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I motivi del ricorso principale denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, lett. b) e c) per il riconoscimento del L. quale soggetto equiparato alle vittime del dovere e per avere la Corte di merito ritenuto tra i superstiti della vittima del dovere, destinatari della speciale elargizione L. n. 206 del 2004, ex art. 5, commi 1 e 5, (corrispondente alla speciale elargizione di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 4), i componenti della famiglia anche se non conviventi a carico.

5. Chiariti i termini della controversia, inerente alla domanda della sorella non convivente, nè a carico, unica superstite del dipendente pubblico deceduto a causa di una sciagura stradale, volta al riconoscimento dell’inserimento, quale superstite di vittima del dovere, nell’apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente – nella specie, l’assegno vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3 l’assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2 e il diritto all’assistenza psicologica L. n. 206 del 2004, ex art. 6, comma 2, – l’esame del secondo motivo del ricorso principale è logicamente prioritario.

6. Questa Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 22753 del 2018, alla quale va data continuità, ha affermato – in riferimento alla domanda delle sorelle nè conviventi, nè a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell’apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente – che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dalla L. n. 466 del 1980, art. 6 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica, al fine dell’erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi e che la nozione di superstiti, comprensiva dei germani non conviventi, introdotta dalla L. n. 388 del 2000, art. 82 è valida solo per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e di azioni criminose, mentre non si estende a tutte le vittime del dovere.

7. Infatti, la L. n. 266 del 2005, che ha dettato la specifica disciplina per le vittime del dovere, con il successivo regolamento attuativo n. 243 del 2006, non ha provveduto all’unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata e degli atti terroristici, avendo solo fissato l’obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; nè tale interpretazione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale.

8. In particolare, hanno evidenziato le Sezioni unite della Corte che la tutela della vittima del dovere nasce dall’esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell’adempimento del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni.

9. Per l’individuazione dei beneficiari superstiti, la scelta legislativa è caduta solo sui familiari che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (L. n. 466 del 1980, art. 6, come integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sui reddito del soggetto colpito dall’evento.

10. Per tale tipo di benefici assume rilevanza – diversamente dalla categoria dei familiari della vittima di atti criminosi, di terrorismo o di criminalità organizzata – il requisito della convivenza come presupposto dell’erogazione (v. Cass., Sez. U., n. 22753 del 2018, alla cui più ampia motivazione si rinvia; v., inoltre, Cass. n. 19928 del 2019).

11. Quanto al richiamo contenuto nei regolamento alla L. n. 466 del 1980, premesso che il regolamento non avrebbe potuto che uniformarsi ai principi fissati nella L. n. 266 del 2005 e ai limiti di spesa ivi previsti, il regolamento si limita a stabilire l’estensione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonchè dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l’espressione “sono corrisposte”) delle provvidenze di cui alle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466; L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206 e non è invece richiamata la L. n. 366 dei 2000, con il suo art. 82, nè in altro modo può trarsi da dette disposizioni un ampliamento dei soggetti beneficiari.

12. In continuità, peraltro, con il precedente costituito da Cass., Sez. U., n. 23300 del 2016, le Sezioni unite della Corte, con la decisione del 2018 più volte richiamata, hanno ribadito la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi e che “tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l’amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (cfr. Cass., Sez. U., n. 23300 del 2016 cit.).

13. Inoltre, il riconoscimento dei benefici anche a germani non conviventi nè a carico determinerebbe ii venir meno del carattere assistenziale dei benefici, così come affermato da questa Corte.

14. Infine, è stato ritenuto non ipotizzabile il pericolo di una violazione del canone di ragionevolezza, nella previsione, tra le vittime di azioni criminose o di atti terroristici e le vittime del dovere, di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore, apparendo difficile, invero, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di erogazioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale (v. Cass., Sez. U., n. 22753 del 2018 cit.).

15. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale integralmente incentrato sulla diversa lettura del nucleo normativo fondante il diritto dei familiari superstiti della vittima dei dovere ai benefici riconosciuti dall’ordinamento.

16. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’originaria domanda di L.L. va rigettata.

17. Le spese dell’intero processo vanno compensate in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione dibattuta e della problematicità della stessa nell’interpretazione del progressivo assetto legislativo tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni unite della Corte.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di L.L.; spese compensate dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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