Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16568 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AUTONOLEGGI DE MONTIS s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio

di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza della Balduina n. 59, presso gli avvocati Falzetti Carlo e

Simonetta Belletti, che la rappresentano e difendono per procura

rilasciata a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17,

presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa

dagli avvocati Sgroi Antonino, Lelio Maritato e Luigi Caliulo per

procura rilasciata a margine al controricorso;

– controricorrente –

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n.

29482/2008 della Corte di cassazione, depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10.05. 2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avvocato Falzetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo che ha aderito alla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La Autonoleggi De Montis spa propose opposizione dinanzi al Pretore del lavoro di Sassari avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS per il pagamento di contributi, sanzioni e somme aggiuntive relativi al periodo 1.7.74 – 30.9.1990.

Con separato ricorso D.M.P. proponeva opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione avente il medesimo oggetto. Entrambi i ricorrenti, per quanto qui rileva, deducevano la genericita’ dell’ingiunzione, per l’impossibilita’ di risalire alle modalita’ di calcolo delle somme richieste.

Rigettate le opposizioni e proposto appello dai due opponenti, il Tribunale di Sassari annullava il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ritenendo, tra l’altro, che mancasse la prova del quantum della pretesa azionata.

Ricorrevano per cassazione l’INPS in via principale e le controparti in via incidentale. La Corte di cassazione con sentenza 17.5.01 n. 6781 accoglieva il solo ricorso principale, ritenendo fondata la censura. mossa contro la sentenza di secondo grado nella parte in cui riteneva le dichiarazioni mensili (DM) relative al periodo 1985 – 1990 inidonee a determinare l’importo dei contributi, atteso che sulla base delle stesse e mediante l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio poteva essere determinato l’importo dei contributi in questione.

Riassunta la causa dall’INPS ed espletata la consulenza tecnica, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, quale giudice di rinvio, rigettava l’opposizione del D.M.P. e condannava Autonoleggi De Montis s.p.a. al pagamento di Euro 417.672,50 a titolo di contributi e sanzioni.

Proponeva nuovamente ricorso per cassazione Autonoleggi De Montis s.p.a. con due motivi e, in particolare, con il primo — che qui interessa — deducendo che i documenti esaminati dal consulente tecnico, non corrispondendo a quelli ritualmente prodotti in causa, erano da ritenere surrettiziamente inseriti dall’INPS nel fascicolo, di modo che il giudice era incorso in violazione di legge svolgendo l’accertamento richiesto sulla base di documenti non regolarmente prodotti.

La Corte di cassazione con sentenza 17.12.08 n. 29482 riteneva infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, rigettando il ricorso.

Con riferimento al primo motivo, il Collegio di legittimita’ affermava che “la Corte d’appello accerta, in fatto, che il consulente tecnico ha utilizzato documenti prodotti ad una certa udienza e che non ha utilizzato altra documentazione, pure prodotta, perche’ generica e tale da consentire l’accertamento della pretesa contributiva. L’ipotesi che si tratti di documentazione inserita piu’ o meno surrettiziamente dalla difesa INPS nel fascicolo e’ rimasta sfornita di prova. Quanto accertato, con adeguata motivazione, dal giudice di rinvio e’ sufficiente a chiudere la questione …”.

Avverso questa sentenza, con unico motivo, proponeva ricorso per revocazione Autonoleggi De Montis s.p.a. sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto “nella fattispecie la C.S. aveva rimesso la causa alla Corte d’appello per determinare sulla base del DM10 il conteggio delle somme dovute, ma i predetti documenti non risultavano come dichiarato dalla consulente dell’INPS prodotti, ne’ risultano prodotti nella causa di appello ma stranamente sono stati, sembra ma non e’ certo, utilizzati dal consulente di ufficio. Pur essendo esatto il principio di diritto e’ tuttavia irrilevante nella fattispecie, dal momento che resta l’incognita di quanto e di quali documenti l’INPS abbia provveduto a depositare” (pag. 18 ricorso).

L’INPS si difendeva con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e’ inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’art 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e’ applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis dello stesso codice avverso le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), con la conseguenza che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. (Cass., S.u., 30.10.08 n. 26022). Nel caso di specie, per l’indicazione del fatto oggetto dell’errore deve farsi riferimento a quanto sopra indicato conclusivamente a pag. 18 del ricorso, rispondendo tale formulazione al requisito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., per il quale il quesito deve “concludere” l’esposizione del motivo.

Cosi’ identificata la materia del contendere, deve ritenersi che la richiesta della societa’ ricorrente intenda inammissibilmente riproporre sotto il profilo dell’errore di fatto una questione gia’ risolta dalla impugnata sentenza n. 29482 del 2008.

Quest’ultima, infatti, ha ritenuto insussistente il presupposto di fatto (essere indebitamente prodotti in giudizio i documenti considerati dal c.t.u.) da cui scaturiva la censura di violazione di legge, prendendo atto dell’accertamento compiuto dal giudice di merito che “il consulente ha utilizzato documenti prodotti ad una certa udienza e che non ha utilizzato altra documentazione” di modo che “l’ipotesi che si tratti di documentazione inserita piu’ o meno surrettiziamente dalla difesa INPS nel fascicolo e’ rimasta sfornita di prova”. In altra parte della sentenza lo stesso Collegio di legittimita’ prende ulteriormente atto dell’assunto del giudice di merito che “nonostante le contestazioni al riguardo proposte dalla De Montis, trattasi di documentazione utilizzabile in quanto prodotta in data 13.6.94 e le fotocopie non sono state disconosciute”.

L’odierna ricorrente non prende alcuna posizione circa il contenuto del verbale dell’udienza del 13.6.94 (risalente al giudizio di primo grado) e si limita a sostenere genericamente che “dagli atti di causa, dai verbali e dagli indici dei fascicoli non risulta che tali documenti (ovvero i mod. DM 10) siano mai stati prodotti”. Neppure indica, con violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, se una contestazione all’affermazione della Corte di rinvio che menzionava detto verbale fosse stata mossa con il ricorso originario.

Puo’, dunque, concludersi che il ricorso sottopone nuovamente alla Corte di cassazione, in sede di revocazione, una questione gia’ compiutamente risolta, senza incorrere in alcun errore di fatto, dalla sentenza n. 29482 del 2008.

Consegue l’inammissibilita’ del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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