Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16567 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25204-2014 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED

ARCHITETTI LIBERI PROFESSINISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA

VACCARO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO GARZILLI,

GIUSEPPE MAZZARELLA;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SCICCHITANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. – già EQUITALIA GERIT S.P.A;

– intimata –

avverso la sentenza n. 433/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/06/2014 R.G.N. 747/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GARZILLI MASSIMO;

udito l’avvocato ACCARDI GIANLUCA per delega Avvocato SCICCHITANO

MAURIZIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano, ha accolto l’opposizione proposta da P.M. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi a favore della Cassa Geometri.

La Corte ha osservato che il P. aveva provato di non aver svolto la professione di geometra, sebbene non avesse inviato tempestivamente l’autocertificazione richiesta dalla Cassa, in quanto nei periodi in contestazione aveva lavorato come dipendente e non aveva conseguito redditi professionali, come emergeva dalla produzione delle dichiarazioni fiscali.

Secondo la Corte la presunzione di esercizio di attività rimaneva superata dalla prova concreta del mancato esercizio della professione.

2.Avverso la sentenza ricorre la Cassa con un motivo. Resiste il P. il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso in cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso in cassazione,che è fondata.

La sentenza della Corte d’appello di Firenze risulta pubblicata in data 6/6/2014. Essa è stata notificata su istanza del P. alla Cassa a mezzo del servizio postale e,in assenza del destinatario o delle persone abilitate,è stato immesso avviso nella cassetta postale e spedita una raccomandata di avvenuto deposito in data 12/8/2014.

Ai sensi della L. n. 890 del 1984, art. 8 la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore. Nella specie il piego è stato ritirato il 26/8/2014 e quindi dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata.

La notifica della sentenza si deve considerare, pertanto, avvenuta il 22/8/2014. Il ricorso per cassazione è stato, invece, passato per la notifica il 22/10/2014 e quindi al 61 giorno.

Costituisce giurisprudenza pacifica (cfr 26088/2015, 15374/2018) secondo cui “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione”.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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