Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16567 del 21/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16567 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 20002-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, ,soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/07/2014

- ricorrenti contro
TRAVAGLIONE GIUSEPPA;
– intimata ,del TRIBUNALE di

BENEVENTO del 26.7.2011, depositata il : 6/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 26
luglio 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’ Enel Distribuzione
s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la
domanda di Giuseppa Travaglione, intesa ad ottenere il risarcimento
del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato parte attrice della possibilità di
pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
Ric. 2012 n. 20002 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1579/2011

servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 481 del 1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lett. H, della legge n. 481/1995 in relazione
all’art. 1196 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, perché il Tribunale avrebbe attribuito all’AEEGdirettamente il potere di derogare all’art. 1196 cod. civ., trattandosi,
invece, di norma derogabile soltanto dalle parti e perché, quanto alla
motivazione, avrebbe contraddittoriamente assimilato all’obbligazione
principale (tariffa), l’obbligazione accessoria (spese per il pagamento
della bolletta).
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ. ed omessa motivazione, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
Ric. 2012 n. 20002 sez. M3 – ud. 1
1 -06-2014
-3-

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, facendo richiamo
dell’art. 1339 cit.
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della
legge n. 481 del 1995, in relazione all’art. 1.2 della delibera della AEEG
n. 55/00 e degli artt. 1175, 1375, 1339 e 1374 cod. civ., nonché
contraddittoria ed insufficiente motivazione, relativamente
all’istituzione di un numero verde presso il quale assumere generali
informazioni sul contratto di somministrazione ed alla sua idoneità ad
informare l’utente.
Con il settimo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno
subito e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agirp e
ai
violzone
e
falsa
applicazione dell’art. 100 cod. prd. civ.; visilazione

e falsa

applicazione degli arti. 40 e 41 cod. pen., ,tll’art. 11 cod. civ. e del
Principio di causalità adeguata; violazione\
falsa apbilicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto,
2. I primi quattro motivi

vanno es
perché, sotto vari profili, prospettano

co4g1untament

e,

censura e cioè
dell’art 6, comrna 4 della cit
delib razione
a svolgere
efficacia integrativa del contratto.
2.1.
Il Collegio ritiene di condividere quan o già
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.d.2011, statuito in
n. 17786 e
con altre numerose sentenze successive, e che, quindi, l’art. 6
4, della deliberazione non abbia determinato in alcun m , comrna
Ric. 2012 n.
20002 sez. Ma od. 1/-06-2014

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odo nè

contratto di utenza, né
visione nel

attraverso
l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, co
previsione di prescrizioni che,
conu-na 37 del citato
concretare anche nella
grazione del regolamento di servizio, di cui al
39 c.c., il
ai sensi dell’att. 13
vinte
art. 2, possono in via riflessa integrare,
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso
derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste
ultime siano meramente dispositive e, dunque, detogabili dalle stesse
parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, hivece, esclusa salvo che una previsione speciale di legge o di una fosite comunitatia
ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a nerrne di legge

di

contenuto imperativo e la deroga a norme, di legge disositive a sfavore
dell’utente e consumatore. Tuttavia la normazione o ‘}’atto di esercizio
di poteri amministrativi precettivi a contenuto c)llettivo ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i’ limiti indicali, in tanto può
integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione dà\ regolamento di
servizi, i contratti di utenza individuale in quanto ricoAa l’imposizione
di un precetto specifico che non lasci al destinatario arcuna possibilità
di scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
Ric. 2012 n. 20002 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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numerose volte). A tal
l’inserimento della relativa pre
Autorità per
lintegrazione di esso (principio poi úafferraato
ari o d&
fine va ribadito che il potere normativo secondrnma 2, lett. h), si può

realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato „la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esi tr
stente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione, ei contràtti di utenza
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c:

sia

3. Conclusivament e

il ricorso va accolto per, uantp di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario d1ettiquao motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri
La causa si presta ad essere decisa nel merita in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che domanda vada
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono
compensare quelle
motivi per
dei due gradi di merito
di
giudizio di cassazione,
le spese del
li
soccombenza.
quidate come in dispositil seguono la

P.Q.M.
i

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa

la sentenza
mpugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel rnerito,
rigetta l’originaria domanda della parte intimata. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna parte intimata
ricorrenti delle
alla
rifusione alle parti
spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00
(di
Ric. 2012
-6-

n. 20002 sez.

M3 – ud. 11-06-2014

cui € 400,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi) oltre accessori
come per legge.
Roma, 11 giugno 2014.
es t sore

Il Presidente

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