Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16567 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA, LUIGI LA PECCERELLA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 441/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

19/09/08, depositata il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 441/08 del 24 settembre 2008, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo la domanda proposta da M.C. nei confronti dell’INAIL per ottenere le prestazioni per l’inabilita’ permanente derivante dalla malattia professionale denunciata in via amministrativa il 4 gennaio 2000, ha liquidato la rendita in conto capitale nella misura del sei per cento, in base alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in appello.

Per la cassazione della sentenza l’INAIL ha proposto ricorso con un motivo.

L’assicurata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

L’unico motivo denuncia violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 66 e 74 falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13. Deduce che quest’ultima disciplina, in base alla quale sono divenute indennizzabili con erogazione in capitale le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrita’ psicofisica degli assicurati pari o superiori al sei per cento e fino al sedici per cento, trova applicazione in relazione ad inabilita’ permanenti conseguenti ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore della legge, dopo cioe’ il 25 luglio 2000, allorche’ e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. di attuazione del 12 luglio 20007 contenente le nuove tabelle di menomazione e di indennizzo del danno biologico.

Il ricorso e’ manifestamente fondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. oltre alla pronuncia 8 ottobre 2007 n. 21022, le successive 12 ottobre 2007 n. 21452 e 19 maggio 2008 n. 12613, nonche’ Corte cost. 19 dicembre 2006 n. 426), il regime del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quello del D.Lgs. n. 38 del 2000 costituiscono due sistemi normativi autonomi, separati, che si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti e alle malattie professionali denunciate rispettivamente prima o dopo la data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2000.

Nella specie, poiche’ la domanda amministrativa e’ stata presentata il 4 gennaio 2000, trovano applicazione le norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui sono indennizzabili i postumi di infortuni sul lavoro o di malattie professionali che riducono l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10 per cento. Poiche’ secondo l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, per mezzo della consulenza tecnica, e’ risultato che la M.C. presentava un grado di invalidita’ del 6%, nessuna prestazione poteva esserle riconosciuta.

Il ricorso dell’INAIL va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Nulla va disposto in ordine alle spese, stante il dettato dell’art. 152 (vecchio testo) disp. att. c.p.c. (domanda giudiziale del 24 settembre 2003).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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