Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16567 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dalla

CORTE D’APPELLO DI ROMA con ordinanza depositata il 23/12/2015,

iscritta al numero di registro generale 1299-2016, nel procedimento

vertente tra:

T.A.;

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Napoli, T.A. proponeva domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio pensionistico instaurato dinnanzi alla Corte dei Conti di Roma e deciso, dopo il decentramento ex L. n. 19 del 1994, art. 19, dalla Corte dei conti di Napoli.

La Corte d’appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma.

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma, la T. riassumeva allora il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2015, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti di Roma. La Corte confliggente ha indicato come competente la Corte d’appello di Perugia.

L’istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che, qualora la corte d’appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d’appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., a proporre d’ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., a nulla rilevando che la pronuncia d’incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anzichè di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, (Cass. n. 13727 del 2003).

L’istanza, tuttavia, non è fondata.

Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Cass S.U., n. 6306 del 2010).

Facendo applicazione di tale principio, dichiarando la competenza della Corte d’appello di Perugia in fattispecie identica alla presente, questa Corte ha affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, inizialmente incardinato presso una delle sezioni giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello dell’ufficio ove la causa è stata incardinata” (Cass. n. 24033 del 2014). Sennonchè, ai fini della definizione del presente regolamento, occorre tenere conto dello ius superveniens. La L. n. 208 del 2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ha infatti modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, il quale ora dispone che “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’art. 125 c.p.c.”.

Vero è che, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda c non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Al principio ora ricordato fa però eccezione il caso in cui la modifica normativa sopravvenuta comporti l’attribuzione della competenza ad un giudice che originariamente ne fosse privo, operando in tal caso il principio per cui “l’art. 5 c.p.c., anche nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge – oltre che dello stato di fatto – in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua ratto, che è quella di favorire, non già di impedire, la perpetuano iurisdictionis, sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio” (Cass. n. 857 del 2008, relativa ad un procedimento di regolamento di competenza d’ufficio).

Dunque, posto che il giudizio presupposto è iniziato a Roma e che la Corte d’appello di Roma sarebbe competente per effetto della richiamata modificazione legislativa, la conclusione, ad avviso del relatore, non può essere altro che quella di rigettare il sollevato conflitto e di dichiarare la competenza della Corte d’appello di Roma.

In tal senso questa Corte si è pronunciata, in fattispecie identica, con l’ordinanza della 6 – 2 Sezione 9 marzo 2016, n. 4662″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la competenza della Corte d’appello di Roma;

che non v’è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

PQM

Pronunciando sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio, dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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