Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16566 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25022-2014 proposto da:

INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGENERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7415/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2013 R.G.N. 750/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato GENTILE IOLANDA per delega verbale Avvocato

GIAMMARIA FRANCESCO;

udito l’Avvocato PIZZI MARCELLO per delega Avvocato VALENTINI ALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda di C.P. con cui quest’ultimo chiedeva accertarsi non dovuta la somma di Euro 5.043, 08 richiesta dall’Inarcassa a titolo di contributo soggettivo relativo all’anno 1998, nonchè l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto.

La Corte, premesso che il ricorrente era stato iscritto all’Inps fino 1/9/1998 e successivamente all’Inarcassa, ha ritenuto che il contributo soggettivo fosse dovuto nella misura riferita agli effettivi mesi di iscrizione all’Inarcassa nel 1998. Secondo la Corte la circostanza che l’art. 24 dello statuto e prima ancora la L. n. 290 del 1990, art. 9 prevedesse la frazionabilità in relazione ai mesi di effettiva iscrizione del solo contributo minimo non consentiva di escludere, come sostenuto da Inarcassa, che l’obbligo contributivo soggettivo di cui era causa fosse limitato al periodo di effettiva iscrizione.

La Corte ha esposto che secondo la L. n. 6 del 1981, art. 21 vi è obbligo di iscrizione all’Inarcassa per tutti gli ingegneri ed architetti che esercitano la professione con carattere di continuità; che la relativa contribuzione non può che riferirsi al periodo di effettiva iscrizione nel quale il reddito è stato prodotto in forza dell’attività professionale espletata in via continuativa e non anche in caso di prestazioni professionali svolte occasionalmente nel periodo precedente l’iscrizione, mentre il C. era coperto da altra forma di contribuzione obbligatoria (circostanza che esclude l’iscrizione nel periodo ex art. 7 dello Statuto).

La Corte ha poi ritenuto che la Delib. dell’Inarcassa del 18 settembre 2008 e Delib. 19 settembre 2008, in base alla quale la Cassa avrebbe preso in considerazione i soli redditi prodotti dal professionista durante il periodo di effettiva iscrizione, non era innovativa, ma soltanto modificativa della precedente erronea interpretazione adottata dalla Cassa, con la conseguenza che il contributo soggettivo andava parametrato al reddito prodotto nei mesi di effettiva iscrizione alla Cassa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’Inarcassa con un motivo. Resiste il C.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Inarcassa denuncia violazione della L. n. 290 del 1990, art. 9, dell’art. 24 Statuto Inarcassa e delle norme in tema di commisurazione dei contributi previdenziali ai mesi di effettiva iscrizione del professionista.

Deduce che, sia la norma di legge sia di statuto, dispongono in modo chiaro che soltanto per i contributi minimi il pagamento è commisurato ai mesi di effettiva iscrizione ed il Tribunale ha correttamente osservato che la contribuzione è ancorata alla percentuale di reddito ed al volume d’affari dichiarati ai fini irpef e dell’IVA in modo globale annuo. Sottolinea la necessità che tutte le forme di reddito siano soggette a contribuzione e che, diversamente, il C. non verserebbe alcun contributo per i redditi professionali prodotti prima dell’iscrizione all’Inarcassa.

Osserva, inoltre, circa la Delib. Inarcassa 18 settembre 2008 e Delib. 19 settembre 2008 con cui sono stati introdotti elementi di novità ed in particolare si è stabilito che “il reddito professionale netto imponibile viene ora individuato considerando esclusivamente la sua quota parte in dodicesimi corrispondente ai periodi di effettiva iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso Inarcassa nell’anno solare”, che è disposizione innovativa ed applicabile solo con la nuova delibera come desumibile dall’espressione “ora”.

3. Il ricorso è infondato. La Cassa ha richiesto al C. il pagamento del contributo soggettivo sul reddito professionale prodotto e dichiarato ai fini irpef ed IVA nell’intero anno 1998, sebbene fino al settembre 1998, il C. fosse iscritto all’Inps e solo successivamente all’Inarcassa.

La pretesa dell’Istituto non è, dunque, limitata al reddito professionale prodotto dal C. durante l’iscrizione all’Inarcassa, avvenuta solo a decorrere dall’1/9/1998, ma è estesa all’intero reddito professionale prodotto nel corso dell’anno 1998.

Secondo la Corte territoriale, invece, la contribuzione dovuta alla Cassa, avendo quale presupposto l’iscrizione all’ente previdenziale, non può che riferirsi al periodo di effettiva iscrizione nel quale il reddito professionale è stato prodotto in forza dell’attività professionale espletata in via continuativa e non anche, in ipotesi, a seguito di prestazione professionale svolte occasionalmente nel periodo precedente l’iscrizione.

4.La decisione della Corte è fondata.

Giova ricordare che l’iscrizione all’INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L. n. 6 del 1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (L. n. 6 del 1981, art. 10, riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA). E’, altresì noto che al versamento di tale contributo integrativo non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

Le suddette considerazioni determinano, con evidenza, l’infondatezza della pretesa dell’Inarcassa di ottenere il pagamento del contributo soggettivo con riferimento a tutta l’attività professionale svolta dal C., anche prima dell’iscrizione alla Cassa ed anzi con riferimento a periodo in cui non avrebbe neppure potuto iscriversi in quanto già assicurato Inps come insegnante.

5.Quanto alla considerazione formulata dalla ricorrente secondo cui la decisione impugnata comporterebbe che il C. non sarebbe tenuto a versare alcun contributo per i redditi professionali prodotti prima dell’iscrizione all’Inarcassa e dunque della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all’attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento, è noto che questa Corte (cfr Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018 e successive), ha già esaminato la posizione degli ingegneri ed architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo. Con tali pronunce, le cui ampie motivazioni sono del tutto condivisibili, si è affermata la sussistenza dell’obbligo assicurativo, ricorrendone i presupposti, nella gestione separata Inps.

6. Va, infine, rilevato che la Delib. Inarcassa 18 settembre 2008 e Delib. 19 settembre 2008 con cui sono stati introdotti elementi di novità ed in particolare si è stabilito che “il reddito professionale netto imponibile viene ora individuato considerando esclusivamente la sua quota parte in dodicesimi corrispondente ai periodi di effettiva iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso Inarcassa nell’anno solare”, non ha portata innovativa. Così come affermato dalla Corte territoriale “deve intendersi meramente modificativo della precedente erronea interpretazione adottata dalla Cassa al fine di adeguarla alla reale e sostanziale portata della normativa in tema di iscrizione obbligatoria”.

7.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2.000, 00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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