Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16566 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 28/07/2011), n.16566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23595/2008 proposto da:

SHANNON ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE COSTITUITASI CON C/RICORSO INCIDENTALE in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente incidentale condizionato –

Nonchè da:

SHANNON ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente al ricorso incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE MILANO (OMISSIS), AGENZIA

DELLE

ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2007 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbito il principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla C.T.P. di Milano la Shannon Italia s.r.l. impugnava l’atto notificato alla predetta società per il recupero dei credito di imposta originariamente riconosciuto per l’anno 2002 L. n. 388 del 2000, ex art. 8, per effetto di investimenti eseguiti in aree svantaggiate, contestando la motivazione dell’Ufficio, secondo il quale dalle verifiche effettuate dal 3.6.2003 al 20.10.2003 nessun pagamento risultava concretamente effettuato nel suddetto anno di imposta, in favore della Tecno Risorse s.r.l. presunta fornitrice dei macchinari ai quali l’investimento faceva riferimento.

Il giudice adito, rilevato che dalla ulteriore documentazione prodotta in sede giudiziaria, emergeva che a fronte dell’investimento effettuato per un importo di Euro. 168.400,00, erano stati incassati dalla ditta fornitrice dal luglio al dicembre 2003 cinque assegni di complessivo pari importo, accoglieva il ricorso.

Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva però appello, e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 62/50/07 depositata il 2.7.2007 e non notificata, in accoglimento del gravame rigettava il ricorso introduttivo della società.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva quindi ricorso la Shannon Italia s.p.a. articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolando un solo motivo.

La società resisteva a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre procedere ex art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Passando quindi all’esame del ricorso principale, dovendosi ritenere solo eventuale la necessità di disamina del ricorso incidentale dell’Agenzia, sebbene relativo a una questione pregiudiziale di rito già ritenuta però infondata dal giudice di merito (cfr. Cass. 6.3.2009, n. 5456), osserva la Corte che la C.T.R. ha ritenuto l’infondatezza dell’impugnazione della società in forza della circolare 9.5.2002 n. 38 che prevedeva la verifica dell’effettività degli investimenti in relazione ai quali veniva richiesto il credito di imposta, e sulla base del fatto che nei caso di specie “non risultavano dimostrati i pagamenti eseguiti in ordine agli investimenti cui si riferisce l’agevolazione regolata”; e ciò essenzialmente in considerazione di tre rilievi:

a) dalle copie degli estratti conto bancari prodotte non sarebbero stati rilevabili i beneficiari degli assegni a dire della contribuente rilasciati in pagamento al riguardo;

b) il totale degli assegni non sarebbe stato corrispondente all’importo della fattura di Euro. 168.480,00;

c) l’emissione degli assegni risulterebbe successiva ai p.v.c. del 3.6.2003.

La società ricorrente contesta la decisione essenzialmente rilevando che, non essendo nella vicenda in discussione l’effettività dell’investimento effettuato nel 2002 con l’acquisizione di macchinai forniti dalla Tecno risorse s.r.l., il pagamento (pienamente documentato in atti) differito del relativo prezzo, per effetto di una dilazione ottenuta dalla creditrice, avvenuto tra il luglio e il dicembre 2003 ponendo all’incasso 5 assegni emessi a integrale copertura dell’importo fatturato, sarebbe stato ininfluente ai fini della spettanza dell’agevolazione concessa.

A tal fine con i motivi di ricorso articolati la contribuente deduce i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:

– Violazione e falsa applicazione di legge per aver il giudice di merito ritenuto valido presupposto del recupero di imposta la mera rilevazione del mancato esborso del prezzo dell’investimento nell’anno 2002, ritenendo ininfluente la dilazione accordata dalla venditrice e il pagamento effettivamente eseguito poi nel 2003;

– Illogicità e insufficienza della motivazione in ordine al fatto, documentato dagli estratti conto, che risultasse o meno provato l’incasso del prezzo da parte della ditta fornitrice e l’addebito alla contribuente di una somma pari a quella fatturata.

– Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, nella parte in cui prevede la rideterminazione del credito di imposta in ragione dell’onere effettivamente sostenuto, da riconoscersi quanto meno nella misura corrispondente all’importo degli assegni passati all’incasso nel corso della verifica.

Tanto complessivamente premesso, osserva questa Suprema Corte che in punto di fatto emerge dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti che l’investimento in relazione al quale venne richiesto il credito di imposta è relativo all’anno 2002 e che in relazione ad esso nel suddetto anno non venne effettuato alcun pagamento, così come confermato dalla stessa contribuente che ha affermato di aver provveduto al riguardo rilasciando alla ditta fornitrice cinque assegni, passati però all’incasso nei periodo luglio-dicembre 2003.

Da qui essenzialmente la questione di fondo sulla quale si incentra la controversia, che risulta così correttamente riassunta nei quesiti di diritto posti dalla ricorrente a conclusione del primo motivo: “Se la condizione dell’effettivo sostenimento del costo del bene che ha dato luogo all’agevolazione tributaria di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, debba in assenza di qualsiasi previsione normativa al riguardo, necessariamente verificarsi entro l’anno dal riconoscimento dell’agevolazione (o dall’acquisto) e non, invece, nei termini negozialmente concordati tra le parti per la corresponsione del prezzo. E se pertanto si debba verificare la sussistenza e il rispetto di tali accordi, e non invece il semplice mancato incasso del prezzo al momento dell’accertamento, da parte del venditore che comunque deteneva i titoli di credito consegnatigli in pagamento”.

La risposta ai quesiti suddetti non può peraltro che essere di segno sfavorevole alla contribuente, dovendosi ritenere assolutamente rilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in questione, l’effettività del costo invocato per realizzare l’investimento.

In tal senso esplicita è la circolare ministeriale citata dal giudice di appello (9.5.2002, n. 38), nè la stessa può dirsi per questo aspetto in contrasto con la L. n. 388 del 2000, dovendosi ritenere implicito nella stessa disciplina legislativa che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 8, poichè destinata a tradursi nel riconoscimento di un credito di imposta (e quindi in un credito posto all’incasso dal contribuente al momento della dichiarazione fiscale e del versamento delle relative imposte a suo carico), in tanto poteva essere riconosciuta in quanto a fronte di essa fosse risultato effettuato dal contribuente un investimento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, per il quale egli avesse, nei corrispondente anno di imposta, sopportato effettivamente un costo.

Diversamente opinando ne conseguirebbe infatti la possibilità di riconoscere un credito al contribuente in dipendenze di un costo anche soltanto futuro, per ciò stesso inevitabilmente eventuale, e comunque non ancora attuale, la qua cosa è senza dubbio contraria allo spirito della legge. Sembra invero conforme ad elementari principi di razionalità ritenere che l’effettività, in termini economici, dell’agevolazione fiscale di cui trattasi, emergente dalla immediata utilizzazione del credito di imposta da parte del contribuente, inevitabilmente presupponga analoga effettività, sempre in termini economici, del costo per investimenti al quale l’agevolazione si ricolleghi.

Nè argomenti in senso contrario possono trarsi da quanto dallo stesso art. 8 espressamente previsto in tema di revoca dell’agevolazione e di rideterminazione del credito di imposta qualora nei termini ivi stabiliti i beni oggetto dell’investimento non risultassero installati o fossero dismessi. Le disposizioni in questione riguardano infatti la revoca del beneficio conseguente al verificarsi di eventi solo successivamente accertagli e sintomatici della inutilità dell’investimento, e quindi della sua evidente strumentante a fini fiscali, che vale a giustificare la revoca dell’agevolazione. Ma la previsione di una espressa disciplina per la revoca del beneficio in dipendenza di fatti e circostanze successive agli investimenti, opportunamente scandita da termini predeterminati per le necessarie attività di verifica delegate agli uffici finanziari, non vale certamente ad escludere l’esercizio del generale potere di revoca laddove l’agevolazione risulti in radice invocata in assenza del presupposto fondante richiesto dalla legge, e rappresentato dall’effettività del costo sopportato per l’acquisto dei beni strumentali. Dalla qual cosa altresì discende che i termini per l’attività di verifica previsti dalla citata norma riguardano i controlli relativi alle attività del contribuente successive agli acquisti dei beni strumentali oggetto degli investimenti, e non anche il pagamento dei beni medesimi che deve invece necessariamente avvenire nell’esercizio con riferimento al quale il contribuente invoca l’agevolazione fiscale.

L’effettiva sopportazione, nel corso dell’esercizio in relazione al quale il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, del costo del bene con riferimento al cui acquisto il contribuente invoca l’agevolazione costituisce dunque condizione indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione medesima, senza che a nulla rilevino gli accordi eventualmente intervenuti con il fornitore per il pagamento differito della fornitura.

A tali principi risulta conforme la sentenza impugnata, restando conseguentemente esclusi i vizi di violazione di legge dedotti con il primo e il terzo motivo di ricorso, ed assorbiti nella decisione il secondo motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale dell’Agenzia.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 4.700,00 di cui Euro. 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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