Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16566 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 31,

presso lo studio dell’avvocato MACCARRONE GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PRIVITERA SALVATORE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 10/06/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l’Avvocato Privitera Salvatore, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Avverso la decisione del Tribunale di Enna, che aveva riconosciuto il diritto di A.E. all’assegno mensile d’invalidita’ civile, proponevano impugnazione sia l’INPS, il quale sosteneva la mancanza di prova del requisito reddituale, sia l’assistita, la quale deduceva l’errore del giudice nell’attribuzione della prestazione, in quanto quella da lei richiesta era la pensione d’inabilita’, errore del resto chiaramente emergente dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove era stata specificata un’invalidita’ del cento per cento, pur facendosi riferimento all’assegno d’invalidita’.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 392/2009 depositata il 22 giugno 2009, ha confermato la pronuncia del Tribunale, anche se ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di primo grado, nulla disponendo quanto a quelle di appello.

Il giudice del gravame ha rilevato che in effetti la misura dell’invalidita’ della appellata era del cento per cento, per cui il richiamo fatto da costei “ai ratei maturati della prestazione” non poteva che intendersi a quelli della pensione d’inabilita’, e che del resto anche l’Istituto, nella memoria di costituzione di primo grado, si era riferito a tale prestazione. Il medesimo giudice ha poi affermato la sussistenza del requisito del reddito, dovendo essere considerati ai fini della sua verifica soltanto i redditi assoggettabili all’irpef.

La cassazione della sentenza e’ ora domandata da A.E. con ricorso basato su due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso, mentre il Ministero intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Il primo motivo, cosi’ rubricato “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e precisamente omessa pronunzia sull’appello incidentale avanzato in sede di gravame dalla sig.ra A.E.”, critica la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’appello incidentale, circa la richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilita’ con decorrenza dall’aprile 2005.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. lamentando che la Corte territoriale non ha provveduto al regolamento delle spese di appello.

Innanzitutto, devono essere disattesi i profili di inammissibilita’ del ricorso, in quanto, con riferimento alla mancata enunciazione del quesito di diritto, entrambi i motivi sono contenuti in poche righe, per cui risultano evidenti i quesiti sottoposti all’esame di questa Corte, mentre riguardo al primo motivo, l’articolazione della censura come vizio di motivazione resta superata dalla successiva precisazione che si tratta di omessa pronunzia, addebitandosi alla sentenza impugnata, in questo si concreta il motivo, di non avere statuito sull’appello incidentale in ordine all’individuazione della prestazione.

Cio’ premesso entrambi i motivi sono fondati, poiche’ la Corte di merito pur riconoscendo che l’invalidita’ di A.E. era totale, tanto che costei fruiva pure dell’indennita’ di accompagnamento, non ha pero’ accolto l’appello incidentale ed ha confermato la pronuncia di primo grado, circa il riconoscimento del diritto della odierna ricorrente all’assegno d’invalidita’, senza provvedere sulle spese del grado.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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