Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16565 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 28/07/2011), n.16565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINNAZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Bruno Buozzi n. 102, presso lo studio dell’avv. Fransoni Guglielmo,

rappresentata e difesa dall’avv. Russo Pasquale;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 63, n. 52 del 28 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.2.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la controricorrente, l’avv. Guglielmo Fransoni;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo la declaratoria di

inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Agricola Mantovana propose ricorsi avverso avvisi di accertamento irpeg ed ilor, per gli anni 1991 e 1992, con i quali l’Ufficio, per quanto ancora, rileva, aveva riqualificato “spese generali” (deducibili nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5) costi integralmente dedotti dalla società contribuente ed operato il consequenziale recupero a tassazione.

Sull’opposizione dell’Ufficio, l’adita commissione tributaria, riuniti 1 ricorsi, li accolse, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, Ministero ed Agenzia propongono ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 15 e 63” nonchè “omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia” e censurando la decisione impugnata per aver i giudici di appello affermato l’illegittimità del contestato recupero a tassazione del tutto apoditticamente ed in violazione delle evocate disposizioni.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in qualità d’incorporante la Banca Agricola Mantovana s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, poichè non è rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, dalla disposizione sopra richiamata – è, invero, necessario che, nel contesto dell’atto di impugnazione, siano rinvenibili gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo (ivi compresa la sentenza impugnata), una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; con la conseguenza che, dal solo ricorso, deve emergere la conoscenza di tutti dati, sostanziali e processuali, indispensabili alla corretta comprensione del significato e della portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (cfr. Cass. 16315/07, 7825/06 5492/99).

Tanto premesso in linea di principio, deve, peraltro, rilevarsi in concreto che il ricorso dell’Amministrazione finanziaria reca un’esposizione dei fatti di causa del tutto carente e neppure idoneo a definire l’effettivo oggetto del contendere. Riporta, infatti, il solo mero schematico sviluppo processuale della controversia, ma non contempla alcuna specifica descrizione, in merito ai residui profili della controversia, dei presupposti dell’imposizione e delle riprese oggetto dei contestati accertamenti, indicati solo per categoria di riferimento e non nel concreto contenuto, nonchè delle richieste specificamente avanzate dalle parti nei vari gradi del processo.

S’impone, pertanto, la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.

Per la soccombenza, le ricorrenti vanno condannate alla refusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 3.600,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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