Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16565 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.P.L., rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dall’Avvocato Carla Luciano, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avvocato Francesco Papandrea in Roma, via

Fulcieri Paulucci de Calboli n. 54;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/4/08 della Commissione tributaria regionale

della Campania, Sezione distaccata di Salerno, depositata il 10 marzo

2008:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. CENICCOLA

Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 82/4/08 del 10.2.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno.

che aveva confermato la pronuncia di primo grado che, su ricorso di D.P.L., aveva annullato l’avviso con cui l’Ufficio, disconoscendo il diritto alle agevolazioni per la prima casa, per avere il bene una superficie superiore a 240 mq., aveva liquidato le maggiori imposte relativo all’acquisto, ritenendo il giudice di secondo grado che, essendo l’immobile costituito da una struttura in cemento armato in corso di costruzione, non apparivano identificabili ne’ le strutture effettivamente realizzabili ne’ l’effettiva superficie abitabile;

letto il controricorso di D.P.L.;

rilevato che l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione del D.M. 20 agosto 1969, artt. 6 e 8, della L. n. 408 del 1949, art. 13, del D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 e vizio di motivazione, assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere ritenuto che il requisito della superficie di un immobile non possa essere valutato rispetto ad un atto che trasferisce una abitazione realizzata solo per la parte che riguarda le strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato e per la quale e’ stata rilasciala concessione edilizia e per avere ritenuto, incorrendo cosi’ in vizio di motivazione, la superficie non determinabile nonostante che la contribuente avesse incentrato la propria difesa sulla circostanza che l’immobile aveva un’estensione inferiore a 240 mq.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. da consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che: “il motivo, cosi’ come articolato e sintetizzato nei quesiti, appare in parte infondato, atteso che il quesito proposto concerne un’indagine di mero fatto, ed in parte inammissibile, dal momento che contestualmente al ricorso non risultano depositati gli atti ed i documenti (atto di compravendita dell’immobile, ricorso introduttivo della contribuente), sul quale il ricorso stesso si fonda, adempimento prescritto, a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 “;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite;

che le argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di’ causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine al mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di depositare, insieme al ricorso, gli atti ed i documenti su cui esso si fonda (Cass. n. 24940 del 2009);

che, pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro per 100,00 esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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