Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16565 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1611/2017 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso in forza di procura

speciale a margine del ricorso per cassazione dall’Avv. Niccolò

Nisivoccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Roma, via Silvio Pellico, n. 24.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di CREMONA, depositato in data 5

dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Cremona, con decreto del 5.12.2016, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta da D.M. per ottenere l’ammissione in prededuzione del credito professionale, già ammesso al privilegio, riconosciutogli per aver redatto l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, in vista della presentazione, da parte della società poi fallita, di una domanda di concordato.

Il tribunale ha rilevato che lo stesso D. aveva revocato l’attestazione e concluso per la non fattibilità del piano, dopo essersi avveduto, in seguito a un controllo, che gli era in precedenza sfuggita l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria sull’immobile della debitrice che precludeva qualsiasi possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari; ha pertanto escluso che il credito del professionista potesse ritenersi sorto, ai sensi della L. Fall., art. 111, in funzione di una procedura concordataria che egli stesso aveva ritenuto inammissibile.

D.M. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo D. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, per aver il tribunale omesso di riconoscere natura prededucibile al credito professionale vantato, ritenendo necessario un accertamento in concreto della utilità e della adeguatezza dell’attività svolta rispetto alle finalità della procedura concordataria e lamenta che il giudice abbia confuso fra loro i concetti di funzionalità e di utilità concreta – di cui soltanto il primo è richiesto dalla L. Fall., art. 111 – atteso che deve ritenersi “funzionale” al fine prefissato qualsiasi attività svolta per attuarlo, indipendentemente dal fatto che sia poi stato o meno raggiunto.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 111 cit., detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzioni concordate della crisi di impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum; deduce ulteriormente che la valutazione della strumentalità del credito deve essere compiuta dal giudice ex ante e non ex post, sicchè il tribunale avrebbe dovuto indagare se al tempo in cui egli aveva accettato l’incarico la sua attività apparisse utile o meno per gli scopi della procedura, e osserva che, nella specie, l’utilità della sua prestazione è consistita proprio nel fatto di aver impedito la presentazione di un ricorso che non avrebbe avuto ragion d’essere ed aver, in conseguenza, fatto intraprendere alla debitrice la strada corretta del fallimento.

1.1 Il motivo deve essere respinto.

1.2 Va in primo luogo rilevato che dalla sua lettura (“l’utilità della prestazione consiste… nell’aver impedito la presentazione di un ricorso che non avrebbe avuto ragion d’essere…”), e in difetto di qualsivoglia altra indicazione circa le vicende processuali che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento di (OMISSIS), si evince che la società non ha mai presentato una domanda di concordato: il mandato professionale ricevuto dal D., concretizzatosi in un’attività meramente preparatoria, sfociata nella redazione di un’attestazione negativa in ordine alla fattibilità del piano e della proposta, non può dunque ritenersi svolto “in funzione” di una procedura cui la mandante non ha neppure tentato l’accesso (cfr. Cass. n. 5254/2018, per la quale l’ammissione in prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, dei crediti del professionista presuppone, quanto al concordato, che l’opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell’ammissione dell’impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo “funzionale”, cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell’obiettivo minimale perseguito dal cliente.)

Peraltro, quand’anche si potesse ritenere che (OMISSIS) abbia presentato la domanda e vi abbia poi rinunciato, o che il tribunale l’abbia dichiarata inammissibile, troverebbe applicazione il principio di recente enunciato dalle sentenze nn. 639, 640 e 641 del 15 gennaio 2021, secondo cui “la L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, presuppone che tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente all’apertura di un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la domanda di concordato dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorchè la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione di insolvenza rappresentata nella domanda”.

2. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo il Fallimento intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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