Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16564 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7503-2014 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, MASSIMO GARZILLI;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

PIGNATELLI 362, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA MAZZARA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE GILBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/09/2013 R.G.N. 1776/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GARZILLI MASSIMO;

udito l’Avvocato FISCHIONI GIUSEPPE per delega GILBERTI PASQUALE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Trapani, ha accolto la domanda di B.F., geometra dipendente fino al 2005 della soc. CISEA ed ora titolare di pensione di vecchiaia Inps, volta ad ottenere la condanna della Cassa Geometri a restituire Euro 11.174,52, corrispondente a quanto versato negli anni dal 2003 al 2007 a titolo di contributi soggettivi ed integrativi, stante l’illegittimità dell’iscrizione alla Cassa avvenuta d’ufficio.

La Corte ha affermato che sussisteva un insanabile vizio di illegittimità,per incompatibilità con la L. n. 773 del 1982, art. 22 – in base alla quale l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitino la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatori – nella variazione del regolamento della Cassa di cui all’art. 5 secondo cui, a partire dall’1/1/2003, erano obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri che esercitavano, anche senza carattere di continuità e di esclusività, la libera professione e che l’esercizio della libera professione si presumeva per tutti gli iscritti all’albo.

Secondo la Corte dall’esegesi delle disposizioni (L. n. 509 del 1994, L. n. 335 del 1995, L. n. 296 del 2006) risultava che la potestà regolamentare delle Casse era sempre stata circoscritta entro ben precisi limiti con l’obiettivo di salvaguardare l’equilibrio finanziario degli enti,ma che in nessun modo poteva ricavarsi dalle norme l’attribuzione di una delega generale, idonea ad elevare l’autonomia normativa dei predetti enti al rango di quella del legislatore ordinario, in guisa da autorizzarla ad ampliare l’ambito soggettivo di obbligatorietà dell’imposizione contributiva.

Ha osservato, inoltre, che non poteva attribuirsi efficacia sanante alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in base al quale sono fatti salvi gli atti e le delibere in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dal Ministero prima della presente legge,rispetto ad atti amministrativi radicalmente nulli. Ha affermato, infine, l’infondatezza della pretesa della Cassa di rigettare, comunque, la pretesa di restituzione delle sanzioni per mancato invio della comunicazione obbligatoria concernente i redditi ed il volume di affari a norma della L. n. 773 del 1982, art. 17 non potendo enuclearsi l’importo dovuto per tale titolo nel coacervo delle somme richieste.

2.Avverso la sentenza ricorre la Cassa con un unico articolato motivo. Resiste il geom. B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.La Cassa denuncia violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in relazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, (legge stabilità 2014).

Pone la questione di quale sia il potere normativo della Cassa previdenziale privatizzata ed in particolare della possibilità di introdurre deroghe alle norme di legge,onde garantire l’equilibrio di bilancio anche alla luce della legge di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488. Ed in particolare rileva che l’art. 5 dello statuto,come modificato, prevedeva che erano obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri iscritti all’albo che esercitavano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.

4.Il ricorso è infondato. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 5375/2019 (cfr nello stesso senso n. 28109/2019).

5. Con detta sentenza si è richiamato il processo di delegificazione all’esito del quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse privatizzate di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.

Si è in particolare precisato che, per quanto il riconoscimento operato dalla legge (legge delega L. n. 537 del 1993 e D.Lgs. n. 509 del 1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, – che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte Cost. n. 15/1999) – abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l’autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti).

6. Si è affermato, pertanto, che “Nell’ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell’art. 5, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dal 1.1.2003 (applicabile ratione temporis) secondo cui Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con Delib. da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2” non poteva introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2, secondo cui (“L’iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale”) ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa, eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che, iscritti all’Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa.

7. Nè è possibile opporre la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e l’efficacia sanante di detta disposizione secondo cui “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione con la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, che stabilisce “L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 763, della L. 27dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

L’efficacia sanante di tutte ed indistintamente le delibere adottate dalla Cassa è stata esclusa dalle pronunce di questa Corte (cfr SU n 17742/2015 e seg.).

Con le note sentenze del 2015, relative alla previdenza delle Cassa dei ragionieri e periti commerciali, si è affermato che “La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo che legittimano l’intervento interpretativo del legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006″ (cfr Cass. SU n. 17742/2015).

8.Si tratta di pronunce fondate su argomenti ei;carattere generale che valgono anche per le norme regolamentari in esame)che hanno modificato i requisiti per l’acceso alla cassa escludendo la possibilità di iscrizione facoltativa per coloro che esercitano la libera professione con carattere di continuità se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale in assenza di una esplicita deroga alle norme vigenti.

9.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa considerata la particolarità della fattispecie e complessità della materia trattata.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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