Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16564 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

B.A., B.G. e T.V.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 43, presso l’avv.

prof. D’Ayala Valva Francesco, che, unitamente agli avv.ti. prof.

Marongiu Gianni e Dominici Remo, li rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria (Genova), Sez. 20, n. 13/20/06 del 14 febbraio 2006,

depositata il 30 maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Udito l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva per i controricorrenti;

Preso atto che il P.G. non ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa alla

applicabilità del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 ad

un avviso di liquidazione dell’imposta principale di successione;

letto il controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso poggia su due motivi, con i quali si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto condonabile la controversia.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. Rientra pertanto nell’ambito applicativo del beneficio l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il quale comporta sempre una previa valutazione, da parte dell’ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell’effettiva esistenza delle passività dichiarate, dovendo esso ufficio, in caso di dichiarazione incompleta o infedele, procedere alla rettifica, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 3; ciò implica che, allorquando alla rettifica non si sia proceduto, non è affatto mancata la valutazione, ma questa è consistita nel giudicare congrui i valori dichiarati. L’avviso di liquidazione dell’imposta di successione è quindi compreso fra gli atti impositivi cui si riferisce l’art. 16 della legge di condono, contenendo necessariamente una valutazione di congruità, e non essendo finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell’imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti” (Cass. n. 18840 del 2006);

Considerato che nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto correttamente applicazione del suddetto principio;

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per onorari, oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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