Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16564 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., rappresentato e difeso per procura in calce ai

ricorso dall’Avvocato Buonanno Roberto, elettivamente domiciliato

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/50/05 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 26 settembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. CENICCOLA

Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 22. 12. 2008, S.A. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 150/50/05 del 2.9.2005 della Commissione regionale della Campania, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che aveva rettificato, ai fini dell’INVIM, il valore del bene da lui acquistato con atto registrato il (OMISSIS).

L’intimata Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

E’ stata attivata procedura ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo, il ricorso denunzia nullita’ del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 137, 141 e 330 c.p.c., censurando la decisione impugnala per avere deciso sull’atto di appello proposto dall’Ufficio finanziario senza che lo stesso fosse stato notificato al contribuente. Da cio’ il ricorrente assume sia l’ammissibilita’ del ricorso, seppure tardivo, ai sensi del disposto di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, per non avere egli avuto conoscenza del procedimento di appello, che la sua fondatezza, atteso che il giudice di secondo grado, una volta verificata la mancata notifica dell’impugnazione, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile e non gia’ pronunciare sul merito.

Il motivo e’ fondato.

Dall’esame degli atti di causa – consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato – non risulta in alcun modo che l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate sia stato notificato all’attuale ricorrente, rimasto contumace nel relativo giudizio. L’omessa notifica dell’atto di impugnazione, in uno con la mancata prova in atti della comunicazione della sentenza al ricorrente ovvero della sua notificazione, porta a ritenere che il ricorrente effettivamente non sia stato a conoscenza della sentenza impugnata, ne’ della pendenza del giudizio di appello.

Ne deriva che il ricorso per cassazione e’, innanzitutto, ammissibile e, quindi, anche fondato.

Ammissibile in quanto, pur essendo stato proposto oltre il termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e’ riscontrabile la situazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, che consente la proposizione dell’impugnazione tardiva alla parte contumace che dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo, prova che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, puo’ essere fornita anche tramite il ricorso a presunzioni (Cass. n. 19225 de 2007) e che, nel caso di specie, puo’ ritenersi assolta in ragione della accertata inesistenza della notificazione dell’atto di impugnazione.

Il ricorso e altresi’ fondato, quanto al primo motivo, dal momento che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto verificare la regolarita’ della notificazione dell’impugnazione e quindi, una volta accertata la sua mancanza, dichiarare inammissibile l’appello, non gia’ pronunciare sul merito dello stesso.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, mentre il secondo motivo si dichiara assorbito. La sentenza di appello va quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, dovendo dichiararsi inammissibile l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado.

Con riferimento alle spese di giudizio, nulla si dispone in ordine al giudizio di appello, non essendosi in esso la parte ricorrente costituita; le spese relative al giudizio di legittimita’, per il principio di soccombenza, sono poste invece a carico dell’Agenzia delle Entrate e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo unificato, spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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