Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16564 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5597/2016 proposto da:

P.D., e P.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo

Panariti, che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. Daniele

Martinelli, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.

– ricorrenti –

contro

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni

sul Lavoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre,n. 144,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorella Frasconà e Giandomenico

Catalano, in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

e contro

e nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Cesare Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale INPS,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sgroi Antonino, Maritato Lelio,

D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele, Matano Giuseppe, Sciplino Ester

Ada, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato.

– resistente –

e

Fallimento dell’Impresa (OMISSIS) S.n.c. e dei soci illimitatamente

responsabili P.D. e P.F.; creditori del

Fallimento di P.D. e P.F..

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale della Corte di appello di BRESCIA,

n. 2672/2015, depositato in data 2 settembre 2015.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Brescia, con decreto del 2 settembre 2015, ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da P.D. e F., dichiarati falliti quali soci illimitatamente responsabili di (OMISSIS) S.n.c., avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bergamo aveva a sua volta rigettato la domanda di esdebitazione da essi presentata dopo la chiusura del fallimento.

La corte del merito ha ritenuto insussistente il requisito richiesto dalla L. Fall., art. 142, comma 2, reputando insufficiente, a fronte dell’ingente passivo accertato e del mancato soddisfacimento (non avvenuto neppure in minima parte) dei crediti chirografari, l’eseguita distribuzione di un attivo di Euro 2.292.000, che aveva consentito il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ipotecari e di parte dei privilegiati e il pagamento in percentuale di quelli ammessi al privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., nn. 4 e 5.

Il decreto è stato impugnato da P.D. e F. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui INAIL ha resistito con controricorso, mentre l’INPS si è soltanto costituita non svolgendo difese.

Il curatore del Fallimento e gli altri creditori rimasti insoddisfatti, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato dopo che, con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, non hanno svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con entrambi i motivi i ricorrenti lamentano la violazione della L. Fall., art. 142, anche in relazione all’art. 12 preleggi; osservano che il comma 2, della norma va interpretato nel senso più favorevole al debitore, al fine di consentirgli di ripartire da zero dopo avere cancellato i debiti pregressi; deducono altresì che la disposizione nulla prevede in termini quantitativi in ordine all’entità, rispetto al totale, dei crediti il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto dell’esdebitazione, il quale deve essere pertanto ritenuto sussistente anche qualora al termine della procedura siano stati pagati, anche solo parzialmente, solo alcuni creditori, mentre altri non abbiano ricevuto alcun pagamento.

2. I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati.

2.1 Già le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 18 novembre 2011, n. 24214, hanno affermato il principio che “in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi della L. Fall., art. 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto “e che” una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2)”.

2.2 Più di recente, questa Corte – premesso che la sentenza delle Sezioni Unite si iscrive nell’orbita della concezione personalistica dell’obbligazione, cui è cara la tutela della parte debole del rapporto di tipo concorsuale – ha evidenziato che, mentre va riconosciuta al giudice un’ampia e discrezionale facoltà valutativa del requisito della “meritevolezza”, che tenga conto a tutto tondo della condotta tenuta dal soggetto fallito, il profilo oggettivo della vicenda debitoria, costituito dal diritto al soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, sia pur parziale, di ciascun creditore concorsuale, si attenua e quasi scolora nel “prudente apprezzamento” del giudice di merito; ed ha affermato che, al fine di attribuire un contenuto fattuale a tale nozione, di per sè alquanto generica e vaga, e di scongiurare il rischio (anche in ragione della possibilità oggi estremamente limitata di denunciare col ricorso per cassazione un vizio di motivazione) di pronunce arbitrarie, con decisioni difformi in presenza di situazioni identiche, la L. Fall., art. 142, comma 2, va interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della medesima disposizione, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria (Cass., 27 marzo 2018, n. 7550).

A tale principio, cui il collegio pienamente aderisce, va data continuità.

Nel caso di specie non è in discussione la sussistenza del requisito della meritevolezza. E’ d’altro canto indubitabile che l’avvenuto soddisfacimento di crediti per oltre 2 milioni di Euro, con integrale pagamento di quelli prededucibili, ipotecari e di parte di quelli privilegiati, nonchè parziale pagamento degli altri crediti privilegiati, non possa ritenersi irrisorio.

3. Il decreto impugnato va pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la vertenza può essere decisa anche nel merito, ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’istanza di esdebitazione presentata da P.F. e D. e conseguente declaratoria di inesigibilità nei loro confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti.

Le spese del procedimento di merito e del presente giudizio di legittimità, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato emesso anteriormente all’enunciazione del principio di cui si è fatta applicazione in questa sede, vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di esdebitazione presentata da P.F. e D. e, per l’effetto, dichiara inesigibili nei loro confronti i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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