Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16563 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 31/07/2020), n.16563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26622-2016 proposto da:

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MAPESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

18, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA JAUS RICHIELLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LETIZIA

SPASARI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 619/2016 del 7RIBUNALE di ROMA, depositato il

18/10/2016 R.G.N. 49816/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostitu:o Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SABRINA D’ALLEVA per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato MARIA LUISA JUAS RICHIELLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma – sezione fallimentare -, con decreto n. 619/2016, pronunziando in sede di opposizione R.D. n. 267 del 1942, ex art. 98 ha accertato il diritto di M.V., ex dipendente di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. con qualifica di dirigente, all’ammissione, in prededuzione e privilegio nello stato passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, del credito di Euro 256.667,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall’Accordo collettivo del 27 aprile 1995 e respinto la richiesta di ammissione al passivo della indennità ex art. 19 c.c.n.l..

1.2. L’accoglimento dell’istanza di ammissione al passivo del credito per la indennità supplementare ex accordo 27.4.1995, unica questione ancora rilevante, è stata fondata sulla considerazione che: a) la disciplina negoziale in oggetto era chiaramente riferibile alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.; b) l’indennità supplementare, per come configurata dalle parti collettive, era dovuta solo in presenza di una definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, e, quindi, al di fuori della ipotesi regolate dal D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter che, contemplava, in sintesi, in deroga ai generali principi civilistici, una speciale ipotesi di “trasferimento dei lavoratori” nell’ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria, realizzata

attraverso il licenziamento del dipendente e la sua successiva riassunzione; c) l’opponente aveva allegato e documentato di non essere transitato in alcuna azienda subentrata a quella di propria pregressa dipendenza; d) il credito maturato a titolo di indennità supplementare in quanto sorto in funzione della continuità aziendale era da collocarsi in prededuzione.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 99, comma 2, censura il decreto impugnato per avere ritenuto ammissibile la produzione documentale tardivamente depositata dall’opponente destinata a dimostrare il mancato passaggio del rapporto di lavoro alle dipendenze di Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI) in attuazione del programma di cessione.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza (rectius decreto) per omessa pronunzia sull’eccezione della società Alitalia relativa alla non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria.

3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’Accordo in data 27.4.1995 sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale, allegato I. c.c.n.l. dirigenti industriali, censura la decisione per avere riconosciuto il diritto all’indennità supplementare in assenza del prescritto presupposto rappresentato dal fatto che il recesso datoriale fosse motivato come dovuto alle situazioni di crisi aziendale o amministrazione straordinaria; nel caso di specie, invece, secondo quanto evincibile dalla lettera di licenziamento, il recesso risultava frutto della successiva e del tutto autonoma determinazione della Gestione commissariale della società di porre fine all’attività aziendale.

4. Con il quarto motivo, deducendo omesso esame di fatto controverso e decisivo, censura la decisione impugnata per non avere considerato che successivamente all’ammissione di Alitalia Linee Aeree s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria vi era stata prosecuzione dell’attività aziendale e che il recesso datoriale era riconducibile alla determinazione del commissario della procedura avente ad oggetto la chiusura dell’attività produttiva aziendale, fatti emergenti dalla decisione medesima. Tali circostanze, ove considerate, avrebbero indotto il Tribunale ad escludere il nesso tra recesso datoriale e ammissione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria.

5. Con il quinto motivo, deducendo violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censura la decisione per omissione e/o illogicità della motivazione in ordine al diritto all’indennità supplementare a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attività produttiva. Secondo parte ricorrente le ragioni alla base del recesso datoriale non consentivano di configurarlo come conseguenza diretta ed immediata dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, – di per sè affatto compatibile con la prosecuzione dell’attività di impresa (e correlativamente dell’attività del M.) – come in effetti avvenuto -, ma quale frutto della successiva, autonoma determinazione gestionale del Commissario. La decisione impugnata era, quindi, viziata per non avere motivato sul punto.

6. Con il sesto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 111, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 nonchè del verbale di accordo 27.4.1995 allegato al c.c.n.l. dirigenti aziende industriali, censura la decisione per avere affermato la prededucibilità del credito in questione pur non essendo lo stesso riconducibile a quelli a tal fine individuati dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 e cioè a quelli connessi alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza.

7. Con il settimo motivo, deducendo violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censura la decisione per illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta prededucibilità del credito relativo all’indennità supplementare. Assume, in particolare, la illogicità dell’affermazione del giudice delegato secondo la quale la esclusione della prededucibilità del credito in questione avrebbe comportato la disapplicazione del contratto collettivo evidenziando che la esclusione della prededuzione incideva solo ed esclusivamente sulla gradazione del credito stesso ai fini del concorso dei creditori.

8. Il primo motivo di ricorso è da respingere in quanto le censure articolate sono frutto della errata configurazione della mancata riassunzione del dirigente licenziato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria quale elemento costitutivo del diritto alla indennità supplementare, con conseguente onere di allegazione e prova della circostanza a carico del dipendente.

Tale errata impostazione è alla base anche della decisione impugnata la quale, tuttavia, pervenendo ad una decisione conforme a diritto in ragione dell’esito dell’apprezzamento delle risultanze di fatto, favorevole al dirigente, deve essere corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

8.1. La questione della natura costitutiva o meno della mancata riassunzione ai fini del diritto all’indennità supplementare alla stregua dell’Accordo 27.4.1995, è stata ripetutamente scrutinata da questa Corte la quale con indirizzo consolidato, al quale si ritiene di dare continuità, ha affermato che il tenore testuale dell’accordo deponeva nel senso che condizione necessaria e sufficiente ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare era rappresentata dal fatto che il licenziamento avesse avuto causa concreta nella riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale (v., tra le altre, Cass. n. 142 del 2019, Cass. 29735 del 2018,Cass. n. 23039 del 2018, Cass. n. 16498 del 2009).

Tanto esclude che il dirigente fosse tenuto alla prova della mancata riassunzione ovvero, quanto meno, alla prova del proprio stato di disoccupazione, da cui poter dedurre presuntivamente la mancata riassunzione; come, e di conseguenza, deve escludersi che il difetto di dimostrazione di tali fatti possa negativamente condizionare il riconoscimento in suo favore dell’indennità supplementare, costituendo la circostanza della mancata ricollocazione del primo, invece, materia di eccezione della procedura stessa (Cass. n. 29735 del 2018Cass. n. 21479 del 2018).

8.2. L’avere il Tribunale, in particolare, escluso la decadenza prescritta dal R.D. n. 267 del 1942, art. 99, comma 2, n. 4 (che onera il ricorrente dell’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi”: Cass. n. 15037 del 2016, Cass. n. 25174 del 2015, Cass. n.. 24972 del 2013; oltre che dell’indicazione specifica… dei documenti prodotti”: Cass. n. 15627 del 2018, Cass. n. 5094 del 2018, Cass. n. 12549 del 2017) sul rilievo della giustificata ammissibilità della produzione documentale ha comportato un’apparente inversione dell’onere probatorio in ordine al requisito di “non ricollocazione”, (almeno per come individuato dal giudice a quo: ossia alla stregua di elemento costitutivo del diritto del dirigente all’indennità supplementare a carico del dirigente medesimo), che avrebbe invece comportato l’inammissibilità della produzione per tardività, nel mancato rispetto del termine di decadenza della citata norma, ponendolo a sostanziale carico dell’amministrazione straordinaria; in tal modo, tuttavia, esso ha (ri)allineato la decisione alla corretta esclusione di un tale onere a carico del dirigente licenziato dall’amministrazione straordinaria, costituendo la circostanza della mancata ricollocazione del primo invece, secondo quanto sopra osservato, materia di eccezione della procedura stessa: come già affermato da questa Corte in vicenda assolutamente analoga nella medesima procedura (Cass., n. 29735 del 2018, già citata, secondo cui, in particolare al p.to 2.1. in motivazione, non si rinviene “nella normativa in questione – ed in particolare nel D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, … l’onere del dipendente di fornire la prova “negativa” del mancato “passaggio” in CAI, il quale potrebbe semmai rivestire il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro”).

9. Il secondo motivo è infondato in quanto la eccezione relativa alla non riferibilità della ragione del licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria è stata implicitamente presa in considerazione dal giudice di merito laddove questi ha escluso ogni dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro fosse stato “unilateralmente risolto dal commissario straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria” (pagg. 6 e 7 decreto). In tal modo, con accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il Tribunale ha mostrato di porre in connessione il recesso con le vicende della procedura di amministrazione straordinaria.

10. Il terzo motivo è inammissibile per essere articolato con modalità inidonee alla valida censura della decisione. L’assunto secondo il quale l’Accordo del 27 aprile 1995 sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale imporrebbe la esplicita motivazione del recesso come dovuto a situazione di crisi aziendale o di amministrazione straordinaria non è veicolato, come prescritto, dalla deduzione della violazione di specifici criteri legali di interpretazione ma risulta inteso a sollecitare direttamente una diversa interpretazione del testo collettivo. Tale operazione non è consentita in quanto come chiarito da questa Corte la denuncia di un accordo integrativo (di contratto collettivo), alla stregua di violazione di norma di diritto, non può essere formulata in via diretta: ciò essendo possibile, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), soltanto in riferimento ai contratti collettivi nazionali (Cass. n. 12095 del 2018, Cass. n. 18946 del 2014, Cass. n. 6335 del 2014, n. 6335) sicchè, non è consentito a questa Corte procedere ad un’interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la violazione così dedotta riguarda appunto i contratti collettivi nazionali di lavoro in via esclusiva (Cass. n. 3681 del 2014, Cass. n. 27062 del 2013).

11. Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto la prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione all’amministrazione straordinaria e la riconducibilità del recesso alla determinazione del Commissario straordinario sono stati tenuti ben presenti dal Tribunale fallimentare laddove ha escluso ogni dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro fosse stato “unilateralmente risolto dal commissario straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”” e laddove ha argomentato in tema di prededucibilità del credito.

11.1. In ogni caso, i fatti richiamati risultano privi di decisività alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro (Cass. n. 86 del 2019) e che ciò che rileva, sul piano del diritto, è l’effettiva ragione del recesso e il nesso di derivazione causale dello stesso rispetto alle fattispecie giuridiche, di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, individuate dall’Accordo interconfederale, al di là della motivazione formalmente adottata da parte datoriale (Cass. n. 142 del 2019).

In particolare la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha espressamente disatteso sul tema del diritto all’indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti licenziati a causa di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi settoriale o aziendale, nonchè di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, letture orientate a ravvisare “una cesura di carattere non solo temporale, ma logica” fra la fase propriamente di risanamento e quella eventualmente conseguente all’esaurimento dell’esperimento conservativo, tale da escludere la suddetta indennità in caso di licenziamento intervenuto a significativa distanza dall’apertura della procedura e “non conseguente della ristrutturazione dell’azienda bensì all’accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva”, in proposito ribadendo come la contrattazione collettiva attribuisca l’indennità in questione “prescindendo dall’epoca del recesso” e “la ricolleghi ad una situazione in itinere insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso” (Cass. n. 29735 del 2018, Cass. n. 14769 del 2005).

12. Il quinto motivo è infondato poichè, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. Un. 8053 de12014).

Alla luce di tale criterio, la esposizione delle ragioni che sorreggono la decisione appare adeguata e certamente non al di sotto del cd. minimo costituzionale, non potendo dirsi nè meramente apparente – tale essendo solo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U., n. 22232 del 2016) – nè contraddittoria o incomprensibile.

13. Il sesto motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte. La questione della riconducibilità del credito per la indennità supplementare a quelli individuati dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 e cioè a quelli connessi alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, è stata, infatti, affrontata e risolta dal giudice di legittimità nella recente sentenza n. 29735 del 2018, pervenuta all’affermazione del seguente principio di diritto: “L’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 L. fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”. Il rilievo della indubitabile funzionalità della prosecuzione del rapporto di lavoro alle esigenze della continuazione dell’esercizio di impresa, comporta l’inevitabile conseguenza che ogni credito che trova origine e causa in detto rapporto – a prescindere dalla sua natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile – ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell’esercizio dell’impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 8 conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004, e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, (Cass. n. 29735 del 2018, in motivazione). In questa prospettiva è stato osservato che pure “Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell’esercizio dell’impresa, sono considerate, per l’intero importo, in applicazione del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, art. 4 convertito in L. 2 ottobre 1981, n. 544, debiti contratti per la continuazione dell’esercizio, secondo la previsione dell’art. 111, n. 1, L. Fall.. (cfr. sent. cit. che richiama Cass. n. 582 del 1994). Pertanto, siffatti crediti costituiscono debiti di massa e spettano in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto” (sent. cit. che richiama Cass. n. 2716 del 1992n. 4378 del 1985).

14. Il settimo motivo è infondato. Premesse le considerazioni in diritto già esplicitate nell’esame del quinto motivo di ricorso in tema di limiti alla sindacabilità della motivazione alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la lettura offerta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 8053 del 2014), si rileva che la decisione impugnata non risulta affetta dalla dedotta carenza/illogicità della motivazione in quanto le ragioni alla base della affermazione della prededucibilità del credito per indennità supplementare, le quali non si esauriscono nel mero rilievo che la esclusione della prededucibilità avrebbe comportato la disapplicazione del contratto collettivo, risultano percepibili con chiarezza nella loro lineare concatenazione logico-giuridica; tali ragioni fanno, infatti, riferimento al nesso con la continuazione dell’attività aziendale dopo la ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla considerazione che la esclusione della prededuciblità finirebbe per influire sulla stessa possibilità di partecipazione del credito alla procedura concorsuale, “non esistendo la categoria dei creditori meri privilegiati aventi titolo successivo all’apertura della procedura concorsuale”.

15. Al rigetto del ricorso segue la regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza. Nella relativa determinazione non si ritiene di poter aderire all’importo, pari a Euro 13.122,00, richiesto a titolo di compensi professionali con la nota spese depositata dai difensori della parte controricorrente. Premesso che tale nota è stata espressamente modulata con riferimento ad uno scaglione tariffario compreso tra Euro 52.0001, e Euro 260.000,00, si osserva che non sussistono o i presupposti per discostarsi in maniera sostanziale dai valori medi espressi dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014.

La controversia, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, non presenta, infatti, alcuna particolare complessità destinata a riverberarsi nella articolazione delle ragioni di resistenza ai motivi formulati dal ricorrente. A riguardo occorre innanzitutto evidenziare che essendo i presupposti fattuali della vicenda assolutamente pacifici le questioni oggetto di ricorso per cassazione attenevano esclusivamente a profili giuridici e che alcuni motivi di ricorso presentavano profili di inammissibilità (terzo motivo) o di infondatezza (motivi quinto e sesto) agevolmente rilevabili sulla base di consolidati orientamenti del giudice di legittimità (v. giurisprudenza citata sub parag. 10 e parag. 12).

16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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