Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16563 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elett.te dom.to in Roma, al viale Gorizia 14,

presso lo studio Sabatini-Sinagra, rapp.to e difeso dall’avv.

Foglietti Fabrizio giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 92/2007/03 depositata il 3/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. APICE Umberto, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 207/5/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 429 ICI 2002 relativamente ad un terreno inserito nel PRG in zona destinata a servizi pubblici. Il ricorso proposto si articola in motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), della L. n. 1187 del 1968, art. 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9, della L.R. n. 18 del 1983, art. 89 come modificato dalla L.R. n. 70 del 1995, art. 49, della L. n. 10 del 1997, art. 4”) il ricorrente assume che la CTR non avrebbe tenuto conto della problematica conseguente alla sopravvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità; l’area non sarebbe stata assoggettabile ad ICI in quanto non utilizzabile a scopo edificatorio perchè ricadente in zona bianca.

Con secondo motivo (con cui deduce “…che la sentenza impugnata è comunque viziata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 conv. in L. n. 248 del 2006 e della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente assume che l’area non sarebbe imponibile essendo esclusa la edificabilità da parte del privato. Inammissibili sono le censure in ordine alla motivazione in assenza di una specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente o contraddittoria; va altresì rilevato che le censure sono prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008).

Le censure di violazione si legge sono infondate. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta – La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03, 7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).

Nè sono in contrasto con tale orientamento le sentenze n. 25672/2008 e la sent. n. 9169 del 21/4/2011 in quanto relative rispettivamente a terreni destinati dal P.R.G. a “verde pubblico attrezzato” e a “verde attrezzato e zona di rispetto stradale”, differentemente dalla fattispecie in esame laddove, secondo quanto risulta dalla sentenza della CTR, il terreno risultava inserito in zona destinata a “servizi pubblici espansione di tipo 2 delle frazioni”.

Con terzo motivo (con cui deduce che l’impugnata sentenza è comunque viziata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente assume che la CTR non avrebbe considerato che i vincoli urbanistici determinavano una riduzione della potenzialità edificatoria così incidendo sul valore dell’immobile e, conseguentemente nella determinazione della misura dell’imposta.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in assenza di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Inammissibile è la censura in ordine alla violazione di legge in quanto la questione non risulta trattata dal giudice di merito.

L’eventuale mancato esame da parte della CTR della questione avrebbe comunque dovuto essere censurato in sede di legittimità ai sensi dell’art. 112 c.p.c., riportando le relative istanze puntualmente, nei loro esatti termini, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo nel quale le stesse erano state proposte.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni formulate dal P. con la propria memoria con rigetto del ricorso.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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