Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16563 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.B. e D.M.A.M., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura in calce al controricorso

dall’Avvocato ANTINUCCI Massimo, elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Roma, Via della Giuliana n. 73;M

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 322/5/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 24 ottobre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele

Ceniccola.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 322/5/07 della Commissione regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, su ricorso di F.B. e D.M.A.M., aveva annullato due cartelle di pagamento emesse a fini di Invim e dell’imposta di registro, ritenendo il giudice di secondo grado che il credito dell’Amministrazione fosse prescritto, atteso che l’accertamento di maggior valore era divenuto definitivo nel 1987 e che le cartelle impugnate erano state emesse dopo oltre un decennio;

letto il controricorso proposto da F.B. e D.M.A.M.: ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai contribuenti nel proprio controricorso e successivamente ribadita in memoria, articolata sul rilievo che nel ricorso non risultano indicati “il numero, la somma, la data delle due cartelle di pagamento, i numeri e le date degli avvisi di liquidazione delle imposte, l’importo delle somme dovute, l’anno di riferimento tassato”, appare manifestamente infondata in quanto, nonostante tali mancanze, l’esposizione del fatto contenuta nel ricorso appare sufficiente e congrua in relazione alla sua funzione, che è quella di fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa è nata e si è sviluppata al line di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 2432 del 2003; Cass. n. 4937 del 2000);

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2946 e 78, per non avere il giudice a qua considerato, ai fini della prescrizione della pretesa fiscale, che l’Ufficio finanziario aveva notificato al contribuente, nel 1993, due avvisi di liquidazione e che essi avevano interrotto la prescrizione, appare infondato, atteso che, non risultando nella sentenza impugnata alcun cenno ai due avvisi di liquidazione richiamati nel ricorso, il vizio denunciato di violazione della legge sostanziale tributaria appare totalmente assorbito da quello concernente l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti ai fini della decisione e di difetto di motivazione”, censure che appaiono sollevate con il secondo motivo:

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione per non avere il giudicante, nel dichiarare la prescrizione decennale, tenuto conto di quanto dedotto dall’Ufficio finanziario nel proprio atto di appello, ove esso rappresentava che la prescrizione era stata interrotta da due avvisi di liquidazione notificati nel 1993, appare improcedibile per inosservanza del disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, non risultando depositato, con il ricorso, l’atto processuale (nella specie l’atto di appello, il cui esame è indispensabile ai fini della valutazione della fondatezza del motivi) su cui il mezzo formulato si fonda”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto osservazioni, e notificata alle parti costituite e che i soli controricorrenti hanno depositato una memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia all’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine al mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di depositare, insieme al ricorso, gli atti ed i documenti su cui esso si fonda (Cass. n. 24940 del 2009):

che, pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA