Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16563 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 27440-2015 proposto

da:

S.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati ANTONIO MARINO e PAOLA MARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20795/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 14/10/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da S.E. contro il Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno in data 4 aprile 2013, la 2 Sezione della Corte di cassazione, con sentenza 14 ottobre 2015, n. 20795, ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo; la Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al giudice a quo anche per la liquidazione della spese del giudizio di legittimità.

Per la correzione degli errori materiali occorsi nella individuazione del giudice del rinvio ad opera della sentenza n. 20795 del 2015 di questa Corte, lo S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 novembre 2015.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’istanza di correzione appare meritevole di accoglimento. La sentenza n. 20795 del 2015 contiene, nell’ultima pagina, al terzo e quarto rigo e al nono e decimo rigo, un mero refuso, perchè – quanto all’individuazione del giudice del rinvio – reca, nella motivazione e nel dispositivo, l’espressione “ad altra sezione della Corte d’appello di Roma” anzichè quella, corretta, di “alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione”.”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, che la motivazione ed il dispositivo della sentenza di questa Corte 14 ottobre 2015, n. 20795, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione, dovendosi l’espressione “ad altra sezione della Corte d’appello di Roma” intendersi sostituita da “alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione”;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente ricorso, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 2 Sezione civile, 14 ottobre 2015, n. 20795, ordina che nell’ultima pagina, la numero 8, della suddetta sentenza, al terzo e quarto rigo e al nono e decimo rigo, l’espressione “ad altra sezione della Corte d’appello di Roma” sia sostituita da quella “alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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