Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 31/07/2020), n.16562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30437/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., D.R.R., S.A., domiciliati in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Senise Gaetana,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

B.P., F.G., G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal cons, LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa De Renzis Luisa che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel luglio del 2013, all’esito di un operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro, veniva data esecuzione ad una ordinanza del Gip presso il Tribunale di Catanzaro che ordinava la custodia cautelare di trentotto persone, tra le quali figurava anche il sindaco del Comune di Scalea, il vicesindaco, gli assessori all’ambiente, alla protezione civile, al commercio, ai lavori pubblici e un consigliere comunale, ai quali venivano contestati numerosi reati, quali associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti.

In forza delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli amministratori coinvolti, tra,e6i- i quali il sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, il Consiglio comunale di Scalea veniva sciolto con D.P.R. 21 ottobre 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 141, comma 1, lett. b).

Successivamente le indagini della nominata commissione straordinaria facevano emergere forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, tali da compromettere la libera determinazione e l’imparzialità degli organi elettivi, che portava, con D.P.R. 25 febbraio 2014, all’affidamento del Comune di Scalea alla gestione commissariale per la durata di diciotto mesi, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143.

Il Ministro dell’interno proponeva al Tribunale di Paola di dichiarare la incandidabilità degli amministratori locali B.P. (sindaco), F.G. (vice sindaco e assessore) e degli assessori D.R.R., G.F., C.M. e S.A., ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11.

Il Tribunale rigettava la proposta con decreto, avverso il quale il Ministero proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 13 marzo 2019.

Ad avviso della Corte, la vicenda non era riconducibile al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, che prevede la incandidabilità degli amministratori pubblici nel caso in cui lo scioglimento del consiglio comunale sia disposto per le ragioni indicate nello stesso art. 143, comma 1 cioè per la presenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori (…), ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Ad avviso della Corte, il Consiglio comunale di Scalea era stato sciolto con D.P.R. 21 ottobre 2013, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla maggioranza dei consiglieri comunali, con la conseguenza che non poteva darsi luogo alla pronuncia di incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione, resistito da C., D.R. e S., i quali hanno depositato memoria e chiesto la condanna del Ministero per responsabilità aggravata. Il ricorso è stato notificato anche a F., il quale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I resistenti C., D.R. e S. hanno fondatamente eccepito la inammissibilità del ricorso perchè notificato tardivamente, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 13 marzo 2019 e notificata nel loro interesse dall’Ufficiale giudiziario il 10 maggio 2019 all’Avvocatura distrettuale dello Stato in Catanzaro, quale rappresentante legale e difensore del Ministero dell’interno, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 14 ottobre 2019 e pervenuto il 18 (a D.R. e S.) e il 19 ottobre 2019 (a C.), oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.

Essendo incontestata la tardiva notifica del ricorso nei confronti dei resistenti, il Ministero dell’interno nella memoria ha chiesto di essere rimesso in termini, a norma dell’art. 153 c.p.c., comma 2, osservando di non avere ricevuto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato la comunicazione dell’avvenuta notifica della sentenza ad istanza dei tre resistenti, non essendo “stato associato, per un disguido di archivio, il codice idoneo a generare l’avviso di scadenza del termine breve per l’impugnazione”, come attestato dal Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato con nota del 24 giugno 2020. L’istante richiama sia la giurisprudenza di questa Corte sull’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o in situazioni esterne al suo svolgimento, impeditive dell’esercizio del diritto di impugnazione, tranne quando la decadenza consegua ad errori di diritto (Cass. n. 4585 del 2020), sia la giurisprudenza amministrativa che ammette la rimessione in presenza del caso fortuito e della forza maggiore (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3142 del 2018).

L’istanza non può trovare accoglimento. Non è utile alla tesi del Ministero la richiamata ordinanza n. 4585 del 2020, la quale, oltre ad avere escluso l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini nella fattispecie, definita sulla base di una diversa ratio decidendi, riguardava un caso in cui si ipotizzava dalla parte istante un errore imputabile a un ufficio estraneo alla parte in causa (la cancelleria). Il Ministero sostiene che la rimessione in termini dovrebbe trovare applicazione ogniqualvolta la decadenza (non causata da errore di diritto) sia dovuta ad una causa non imputabile al difensore. Tuttavia, nella fattispecie il disguido riferito dal Ministero ricorrente è imputabile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, cioè allo stesso difensore, nè è configurabile un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Il ricorso del Ministero è invece ammissibile nei confronti di F.G.: è stato notificato (cioè spedito per la notifica il 14 ottobre 2019) nel termine lungo di sei mesi e 31 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza in data 13 marzo 2019, non risultando che il F. abbia notificato la sentenza impugnata e, dunque, non essendo applicabile il termine breve di impugnazione. E’ una conseguenza del fatto che la notifica della sentenza ad istanza degli altri resistenti non può far decorrere il termine breve anche a favore del F., il quale non ha provveduto a notificarla, trattandosi di cause scindibili, con conseguente inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c.. Nel giudizio di incandidabilità, infatti, vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli “amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”, tanto che “ai fini delle dichiarazioni di d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa” (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11). E’ dunque possibile che il ricorso venga proposto solo nei confronti di alcuni amministratori, come nel caso in esame, in cui il Ministero non ha proposto ricorso nei confronti degli altri amministratori ( B. e G.) cui si riferiva la proposta d’incandidabilità. Diversamente, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, al quale consegue il giudizio di incandidabilità, la giurisprudenza ha affermato che “le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile l’ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata” (Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2017, n. 3164).

Il ricorso è dunque ammissibile limitatamente al F..

Il Ministero, con un unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 141, comma 1, art. 143, commi 1, 14, 11 e 13 e artt. 144 e 145 per avere rigettato la richiesta di dichiarare la incandidabilità del F., in ragione del fatto che il Consiglio comunale era stato sciolto con D.P.R. 21 ottobre 2013, a norma dell’art. 141 citato, senza tuttavia considerare che, essendo emersi in sede ispettiva elementi concreti, univoci e rilevanti, indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata, il D.P.R. 25 febbraio 2014 aveva mutato natura allo scioglimento, come dimostrato anche dall’affidamento della gestione dell’ente ad una commissione straordinaria, nominata ai sensi degli artt. 144 e 145 stesso decreto.

La tesi sostenuta nella sentenza impugnata è che agli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, non potrebbe applicarsi la misura della incandidabilità alle successive elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di cui all’art. 143, comma 11, quando i Consigli siano stati sciolti in via ordinaria, a norma dell’art. 141, ad esempio “quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi”, a causa delle dimissioni dei membri eletti, secondo le modalità previste dal citato art. 141, comma 1, lett. b).

E’ una tesi non condivisibile, che contrasta con l’art. 143, comma 13 secondo cui “Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo (dunque in presenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchè ricorrano le situazioni previste dall’art. 141”, cioè nonostante i Consigli siano stati sciolti per altre cause, come ulteriormente confermato dall’incipit dell’art. 143, comma 1: “Fuori dai casi previsti dall’art. 141”.

Si deve dare continuità all’orientamento che ha affermato la natura prevalente dello scioglimento del Consiglio dell’ente locale, ai sensi dell’art. 143, disposto per il verificarsi di condizionamenti di tipo mafioso, rispetto all’ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di funzionamento di cui all’art. 141 dello stesso testo normativo, sicchè l’eventuale scioglimento disposto in base a tale ultima previsione non impedisce la pronuncia ai sensi della diversa e più grave previsione, proprio per la natura assai rilevante degli interessi in gioco ed il carattere urgente dei provvedimenti che conseguono solo all’accertamento della prima violazione (Cass. n. 3024 del 2019).

Diversamente opinando, basterebbe che, in presenza delle circostanze di cui all’art. 143, comma 1, il sindaco o gli amministratori in carica si dimettano, provocando lo scioglimento del Consiglio comunale, ex art. 141, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, stesso D.Lgs., al fine di precludere ogni successiva valutazione circa la sussistenza di “collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori” e di prevenire lo scioglimento del Consiglio ex art. 143, che presuppone l’esaurirsi di un iter complesso, al quale consegue il ben più pregnante effetto personale, per gli amministratori, della dichiarazione di incandidabilità alle elezioni successive.

In conclusione, il ricorso è inammissibile nei confronti di D.R., C. e S., in relazione ai quali le spese devono essere compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate. Non trova giustificazione la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, che dev’essere dunque rigettata.

Il ricorso è accolto limitatamente al F., in relazione al quale la causa è rinviata alla Corte territoriale, anche per le spese nel medesimo rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in relazione alle posizioni di D.R.R., C.M. e S.A. e compensa le spese nei medesimi rapporti processuali; accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di F.G., in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

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