Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.M., elett.te dom.to in L’Aquila, alla via D’Annunzio

28, presso lo studio dell’avv. Pasanisi Giovanni, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 45/4/2007 depositata il 16/4/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. APICE Umberto, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.C.M. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 69/5/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 11109 ICI 1996, relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “P.E.E.P.”. La CTR riteneva la inedificabilità dell’area essendo stato annullato lo strumento attuativo “ab origine dalla giustizia amministrativa”. Il ricorso è fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso il D.C.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. la CTR non si sarebbe pronunciata sulla applicazione retroattiva della L. n. 248 del 2005, art. 11, sull’ammontare del valore imponibile nonchè sull’applicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.

La censura è infondata. Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza. Ciò ricorre nel caso in esame in cui la decisione della CTR in ordine alla non edificabilità dell’area ha un effetto assorbente sulle questioni dedotte dal Comune con l’appello incidentale.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR “posto a fondamento della propria decisione ragioni di in edificabilità ab origine dell’area non corre labili a petitum ed alla causa petendi. Assume altresì la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al ritenuto vuoto normativo, all’assoggettabilità ICI, alla capacità contributiva ed alla edificabilità di fatto dell’area.

La censura di violazione di legge è inammissibile stante la mancata trascrizione dei motivi di ricorso e di appello.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto relativa all’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche.

Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e della L. 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui la CTR ha escluso la imponibilità ICI ad aree destinate a P.E.E.P..

La censura è fondata. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), “per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione …”. Anche alla luce di quanto puntualizzato, specificamente in materia di ICI, dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, la qualifica di area edificabile (implicante l’esclusione dal beneficio della tassazione su base catastale, previsto per i soli terreni agricoli, e la soggezione alla valutazione in base al valore di mercato) va ricollegata al semplice inserimento dell’area nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi (cfr. Cass. 25506/06 e 25505/06). La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03, 7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle ulteriori censure.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione regionale, che si atterrà, nel nuovo esame, ai principi di diritto su enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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