Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 22/06/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 16562 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 22/06/2018

sul ricorso 4215/2014 proposto da:

Spinosa

Costruzioni

Generali

s.r.I.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Zara, n. 16, presso Io studio dell’avvocato Napolitano Salvatore,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Provincia di Pescara, in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italia, n.
19, presso Io studio dell’avvocato Della Rocca Sergio (Studi Legali

1

Riuniti), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2018 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 3 settembre 2013 la Corte d’appello di
L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla Spinosa Costruzioni
Generali s.r.l. nei confronti dell’Amministrazione provinciale di
Pescara, al fine di ottenere la riforma della decisione di primo grado,
che aveva respinto le domande proposte dalla prima, in dipendenza di
un contratto di appalto che non era stato prodotto.
2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che
la mancata produzione del documento contrattuale non consentiva di
accertare l’avvenuta stipulazione nella forma voluta dalla legge; b)
che, ferma la nullità, insuscettibile di sanatoria alcuna, del contratto
che non risultasse redatto nelle forme di legge, la mancanza del
documento impediva comunque il concreto riscontro del contenuto
della domanda giudiziale, ossia dei termini delle obbligazioni delle
parti, come rilevato dal Tribunale senza incontrare alcun rilievo da
parte della società appellante; c) che la preclusione istruttoria
prevista dall’art. 184 cod. proc. civ. era stata correttamente riferita

L’AQUILA, pubblicata il 03/09/2013;

dal Tribunale anche ai documenti e che, in ogni caso, neppure in
grado di appello, il contratto era stato prodotto.
3.

Avverso tale sentenza la Spinosa Costruzioni Generali s.r.l. ha

proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste
con controricorso l’Amministrazione provinciale di Pescara. Il

parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli
artt. 16 e 17 del r.d. 1923 n. 2440, in relazione all’art. 1418 cod. civ.,
per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nel caso di
specie, era emersa in modo pacifico l’avvenuta stipulazione per
iscritto del contratto, del quale, nella copiosa documentazione
depositata e di provenienza dell’Amministrazione, era indicato il
numero di repertorio e la data.
Aggiunge il ricorrente: a) che, pertanto, non poteva residuare alcun
dubbio quanto alla stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa; b) che la prescrizione della forma scritta

ad

substantiam comporta la nullità degli atti in caso di inosservanza del
requisito formale, ma non nella diversa ipotesi in cui, rispettata la
prescrizione, il contratto non sia materialmente stato prodotto in
giudizio.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione
degli artt. 16 e 17 del r.d, n. 2440 del 1923, in relazione all’art. 2725
cod. civ., in quanto da quest’ultima regola si trae la conclusione che,
anche per i casi nei quali la forma scritta sia richiesta a pena di
nullità, è esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale, ma non

3

Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le

anche la possibilità di provare il contratto solo attraverso la materiale
produzione del documento negoziale.
3. Con il terzo motivo si lamenta insufficienza e contraddittorietà
della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere
la Corte territoriale escluso di potere, in assenza del documento

contrario, le pretese azionate, concernendo la gestione ed esecuzione
del

rapporto,

potevano

essere

scrutinate

alla

luce

della

documentazione depositata, di provenienza della stessa committente.
4.

Con il quarto motivo si lamenta insufficienza e contraddittorietà

della motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché
violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923, in relazione agli artt. 1418 e 2725 cod. civ.
Sottolinea la società ricorrente che le domande formulate per il
risarcimento dei danni e i maggiori oneri da sospensione e
sottoproduzione patiti trovavano fondamento, non nel contratto, ma
nel ‘generale principio del neminem laedere, come pure nel dovere di
correttezza e buona fede oggettiva.
5. Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli
artt. 184 e 183, terzo comma, cod. proc. civ., sottolineando: a) che
la preclusione istruttoria prevista dal codice di rito deve, per ragioni
sistematiche, intendersi come riferita alle sole prove costituende; b)
che, pertanto, doveva essere ritenuto ammissibile l’intervenuto
deposito del contratto allegato all’istanza di revoca presentata
avverso l’ordinanza del 10 giugno 2004; c) che, in ogni caso, il
giudice, sin dalla prima udienza di trattazione, avrebbe dovuto
indicare alle parti le questioni rilevabili di ufficio delle quali riteneva
opportuna la trattazione.
6. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
4

contrattuale, riscontrare il contenuto della domanda, laddove, al

In via preliminare, si osserva che il ricorrente non contesta il rilievo
della Corte d’appello secondo cui non era stata censurata l’autonoma

ratio decidendi

della sentenza di primo grado, basata sulla

impossibilità di ricostruire il contenuto del contratto, a prescindere
dalla rilevata nullità.

e, in conseguenza, inammissibili, per carenza di interesse, le restanti
doglianze.
Per completezza, deve, tuttavia, aggiungersi, innanzi tutto, con
riferimento al primo e al secondo motivo, che i contratti con la P.A.
devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la
sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista
dall’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per i contratti con le
imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non
contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del
commercio”, non essendo comunque sufficiente che da atti scritti
risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Ne
discende, ad es., che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A.
convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e
non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale
implicitamente ammissivo del diritto sorto dall’atto negoziale non
esibito (v., di recente, Cass. 17 marzo 2015, n. 5263).
A questa premessa si correla la conclusione alla stregua della quale,
per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad

substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della
relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi
probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che
abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con
5

Tanto basterebbe a rendere inammissibile per novità il terzo motivo

l’atto non esibito (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174) e ciò neanche
nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la
pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21
febbraio 2017, n. 4431).
In senso contrario, non vale invocare il disposto dell’art. 2725 cod.

ammissibilità della prova per testi e non, in generale, della disciplina
alla quale è affidata la prova dei contratti per i quali è richiesta la
prova scritta a pena di nullità.
Le superiori considerazioni rendono superfluo l’esame del terzo
motivo, da ritenersi, peraltro, per le ragioni indicate in principio,
nuovo e comunque formulato in termini di assoluta genericità.
Così come ultronea diviene ogni considerazione in relazione al quarto
motivo, laddove prospetta, per la prima volta, una responsabilità
extracontrattuale della controparte.
Per il resto, è appena il caso di rilevare che, nel presente
procedimento, il contratto è proprio il titolo sul quale la pretesa è
fondata, ancorché possano venire in questioni fonti eteronome di
regolamentazione del rapporto, con la conseguenza che del tutto
priva di conducenza è la menzione dell’orientamento
giurisprudenziale, alla stregua del quale non assume rilievo la
mancata produzione del documento, se il contratto rappresenti un
mero fatto storico (ossia non costituisca il titolo costitutivo del
rapporto, in relazione al quale venga fatto valere in giudizio
l’inadempimento di obblighi negoziali): Cass. 1° febbraio 2000, n.
1074.
7. Anche il quinto motivc è infondato, giacché, ai sensi dell’art. 184

cod. proc. civ., nel testo – applicabile ratione temporis alla presente
fattispecie – introdotto dall’art. 18 della legge 26 novembre 1990, n.
6

civ. (secondo motivo), giacché la norma si occupa dei limiti di

353 (e anteriore alle modifiche apportate dall’art. 39-quater del d.l.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23
febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la
preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione
dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il

udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la
produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti
idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della
domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo
previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria”,
da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste
probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine.
Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta
quello entro cui la parte interessata ha l’onere di richiedere prova
contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e
definitivamente fissati nel thema decidendum, ai sensi dell’art. 183
cod. proc. civ. (Cass. 17 maggio 2013, n. 12119).
Esclusa, dunque, la fondatezza della censura secondo la quale le
preclusioni istruttorie non varrebbero per le prove costituite, deve
aggiungersi: a) che, nel ricorso, non si invoca l’art. 345 cod. proc.
civ.; b) che la denuncia di un travisamento di fatto, che attenga
all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte
come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto
risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per
cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc.
civ., importando un accertamento di merito non consentito al giudice
di legittimità (Cass. 13 novembre 2006, n. 24166); c) che l’art. 183
cod. proc. civ. persegue la finalità di sollecitare il contraddittorio delle
7

giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra

parti, al fine di evitare decisioni a sorpresa e mira a garantire
l’ordinato svolgimento del processo, non ad esonerare le parti dagli
oneri probatori su di loro gravanti o addirittura a supplire, con
sollecitazioni, alla inerzia degli interessati.
8.

In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve

liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al raddoppio
del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 06/04/2018

Il Presidente

essere respinto e la ricorrente condannata alle spese di questa fase,

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