Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/23/07 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma,

depositata il 24.10.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele

Ceniccola.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 113/23/07 del 24.10.2007 della Commissione regionale dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.G. avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della somma versata a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi in sede di registrazione dell’atto di compravendita stipulato il (OMISSIS), ritenendo il giudice di secondo grado che il contratto, essendo sottoposto a condizione sospensiva, dovesse essere registrato con l’imposta in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 1, e non in misura proporzionale, come preteso dall’Ufficio; rilevato che l’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 e degli artt. 1353, 1362 e 1363 cod. civ., assumendo che erroneamente il giudice a qua ha qualificato l’atto negoziale come sottoposto a condizione sospensiva, tenuto conto che tale condizione pacificamente consisteva nella cancellazione delle formalità ipotecarie iscritte sull’immobile compravenduto e che tale evento non poteva considerarsi nè futuro nè incerto, dal momento che dall’atto contrattuale non risultava l’esistenza di debiti che giustificavano le iscrizioni pregiudizievoli, che alla data dello tesso rogito erano stati rilasciati gli assensi alla cancellazione delle formalità menzionate nell’atto, che il prezzo era stato interamente pagato, con conseguente rinuncia all’ipoteca legale, e che, infine, il possesso era stato trasferito all’acquirente, sicchè tutti gli effetti traslativi del contratto si erano interamente prodotti;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il ricorso basa la censura di violazione della norma tributaria sulla base della contestazione dell’interpretazione fornita dalla Commissione regionale del contratto oggetto di registrazione, assumendo che, diversamente da quanto da essa affermato, l’atto negoziale non era sottoposto a condizione sospensiva”;

– “per giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce un accertamento di fatto demandato dalla legge in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche e dell’obbligo di motivazione – profilo, quest’ultimo, che il ricorso non solleva – e che nel giudizio di legittimità, la denunzia della violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede non solo la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati ma altresì, per il principio di autosufficienza, la riproduzione del testo contrattuale e delle relative clausole in forza delle quali il ricorrente assume che l’interpretazione dell’atto negoziale accolta dal giudice di merito non si è adeguata ai criteri ermeneutici fissati dalla legge di cui lamenta la violazione (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 15604 del 2007);

– “il ricorso, per come formulato, non si adegua a tale principio, in quanto omette di trascrivere le clausole contrattuale che dimostrerebbero, secondo la sua tesi, l’errata interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito, impedendo quindi a questa Corte, che, attesa la natura del vizio denunziato, non ha accesso diretto agli atti del processo, di valutare la decisività e fondatezza delle censure;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata a Procuratore Generale, che non ha svolto osservazioni, e notificata alla parte ricorrente:

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia all’esame degli atti di causa che all’orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità:

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA