Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 23993-2015 proposto

da:

F.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIAMPIERO MASSACCI;

– ricorrente –

contro

FA.ON., G.S., G.M., G.E.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 19389/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 30/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 giugno 2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 aprile 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da Fa.On., G.S., G.M. ed G.E.A. contro F.D. avverso la sentenza n. 372 del 2012 in data 29 giugno 2012 della Corte d’appello di Cagliari, la 6-2 Sezione di questa Corte, con ordinanza 30 settembre 2015, n. 19389, ha così provveduto: “rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 200 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”.

Per la correzione dell’errore materiale occorso nel dispositivo di questa ordinanza F.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2015.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare fondato, perchè dal testo dell’ordinanza emerge per tabular che la Corte, dopo avere liquidato le spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente in complessivi Euro 7.200, ha, per mero errore materiale, quantificato i compensi in Euro 200, anzichè in Euro 7.000.

Pertanto, ad avviso del relatore, nel dispositivo della detta ordinanza, là dove è scritto “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 200 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”, deve leggersi “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il dispositivo della ordinanza di questa Corte 30 settembre 2015, n. 19389, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione;

che, pertanto, nel dispositivo della detta ordinanza, là dove è scritto “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 200 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”, deve leggersi “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente ricorso, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 30 settembre 2015, n. 19389, ordina che nel dispositivo della detta ordinanza, là dove è scritto “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 200 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”, deve leggersi “che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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