Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16562 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1893/2011 R.G. proposto da:

Scandicar S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro

Masciocchi e dall’Avv. Alberto Bertora, con domicilio eletto presso

lo tudio del primo in Roma, via della Mercede, n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di

Bologna, n. 357/2010 depositata il 16 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la società Scandicar S.r.l. ricorre con quattro mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese nella presente sede, ma deposita c.d. atto di costituzione) per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.C., sezione di Bologna, per quel che ancora interessa in questa sede, ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo legittimo l’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, a fini Irpeg e Ilor 1979, dei costi ritenuti di competenza di altro esercizio;

considerato che, con atto depositato in data 15/6/2017, parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata attestazione dell’Ufficio impositore dell’estinzione della lite per effetto dell’avvenuta presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successivo sgravio integrale dell’iscrizione a ruolo;

ritenuto che la detta rinuncia non può considerarsi idonea a determinare l’estinzione del giudizio, non risultando notificata alla controparte costituita o comunicata al suo difensore con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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